Mercato energetico. Antitrust sanzioni per le aziende scorrette.

Secondo i dati riportati dell’AEEGSI (l’Autorita’ per l’Energia) c’è stato un aumento esponenziale dei reclami relativi alle pratiche commerciali scorrette avvenuto negli ultimi anni. Su 500 mila reclami scritti pervenuti alle aziende nel 2013, il 70% del totale dei riguardano il Mercato Libero ed il 18% si riferiscono proprio alle pratiche commerciali scorrette. Dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini e analizzando i dati sopra citati,  l’Antitrust si è attivata prendendo atto delle  Pratiche aggressive nella fatturazione dei consumi multando Acea, Edison, Eni, Enel energia ed Enel servizio elettrico per un ammontare di 14 milioni di euro.
I comportamenti scorretti operati dalle aziende sono numerosi e variegati: rateizzazioni sempre più rare; incremento, nonostante i contatori elettronici pagati in bolletta dai consumatori, dei consumi presunti, pratiche commerciali scorrette e contratti non richiesti.
Di fronte a questi comportamenti errati, che penalizzano da anni gli utenti, le sanzioni disposte sono del tutto insufficienti; insieme alle multe si sarebbero dovute prevedere anche una serie di sospensioni delle autorizzazioni ad operare nel mercato per le aziende coinvolte. Il solo importo delle multe da pagare, rapportato agli enormi guadagni che le aziende percepiscono grazie a queste gravi scorrettezze è irrisorio. Il provvedimento preso dell’Antitrust appare tardivo e spesso inefficace. Tali dati dimostrano chiaramente che il mercato dell’energia è in preda a troppe pratiche scorrette, fatte da poca competitività e insufficiente trasparenza.

Antitrust: in Italia le autorità necessitano di strumenti più forti per poter garantire un mercato funzionale.

Il mercato italiano ancora oggi è attraversato da poca chiarezza, questo è quello che afferma l’Antitrust. Per migliorare il mercato nazionale, secondo l’Antitrust, le Autorità hanno bisogno di strumenti più forti e di un ampliamento delle proprie competenze; non basta più il sistema sanzionatorio a regolare il mercato ormai fuori da ogni logica in diversi settori.
Per questo si ritiene necessario ed indifferibile prevedere un sistema per il quale l’Autorità possa procedere, per le aziende scorrette, alla sospensione delle autorizzazioni ad operare nel mercato, chiaramente sempre dopo aver svolto le dovute e attente attività di controllo.
Secondo Elio Lannutti e Rosario Trefiletti rispettivamente presidenti di Adusbef e Federconsumatori  “Il ruolo rivestito dall’Antitrust è di fondamentale importanza, anche alla luce della delicata situazione economica in cui si trova il nostro Paese. In tale congiuntura, incerta e ancora caratterizzata da tratti fortemente negativi, i comportamenti vessatori delle imprese rischiano di trovare terreno fertile.”

Come chiedere il rimborso, per abbonamenti a servizi non richiesti, a Tim, Vodafone, Wind e 3

di Umberto Buzzoni

L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha multato Telecom, Wind, Vodafone e H3G per 5,1 milioni di euro grazie alle tante segnalazioni pervenute all’Antitrust nel 2014 da parte delle Associazioni dei consumatori e in generale dagli utenti di telefonia mobile per l’attivazione non richiesta con annesso addebito di servizi a sovrapprezzo.

Quando si contattava l’assistenza comunicando che nel conto telefonico vi erano degli addebiti per servizi definiti premium come giochi, video ed oroscopi l’operatore rispondeva che probabilmente a seguito di un click su un banner o popup navigando in rete si aveva attivato quel determinato servizio a pagamento e che si poteva bloccare ma ormai i soldi addebbitati non erano recuperabili.

L’AGCM ha deciso di multare i quattro operatori di telefonia perché esiste un blocco per impedire la ricezione dei servizi a pagamento ma non è attivo e non viene data informazione in merito infatti quando si sottoscrive un contratto di telefonia mobile viene automaticamente abilitata la sim alla ricezione dei servizi a sovrapprezzo. Ulteriori elementi che hanno portato a questa sanzione sono l’attivazione automatica in assenza di autorizzazione dell’utente e il fatto che “non esiste alcun controllo sulla attendibilità delle richieste di attivazione provenienti da soggetti quali i fornitori di servizi estranei al rapporto negoziale fra utente e operatore”.

Per Wind e Vodafone è stata definita una sanzione di 800.000 euro ciascuno “per aver adottato pratiche commerciali scorrette nell’ambito della commercializzazione dei servizi premium utilizzati via Internet da terminale mobile” mentre per TIM e H3G la sanzione ammonta a 1.750.000 euro ciascuno perché è stato rilevata la “diffusione di messaggi che omettono informazioni rilevanti o che determinano l’accesso e l’attivazione del servizio a sovrapprezzo senza un’espressa manifestazione di volontà da parte dell’utente”. L’AGCM, oltre alle sanzioni, ha inoltre vietato la diffusione o continuazione ed ha stabilto che gli operatori debbono comunicare entro 60 giorni le iniziative assunte per ottemperare alla diffida.

Dopo questa sanzione le associazioni di consumatori stanno preparando delle class action per gli utenti.

Codacons
Per la preadesione alla class action: Modulo

Unione Nazionale Consumatori
Inviare e-mail a consulenza@consumatori.it

Adiconsum
Possibile segnalare sulla pagina Facebook “Come ci succhiano i soldi dal telefonino

Societa’ recupero credito. Antitrust sanziona pratiche commerciali scorrette

antitrustda Aduc

Nuovo intervento dell’Antitrust a tutela dei consumatori bersagliati da atti di citazione per crediti presumibilmente prescritti o inesistenti. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 30 maggio 2013, ha infatti sanzionato con una multa di 50mila euro l’impresa individuale Consuelo Paravati che, secondo quanto ricostruito dagli uffici, ha inoltrato a molti consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.
Salgono così a tre i provvedimenti deliberati dall’Antitrust negli ultimi sei mesi per contrastare una pratica considerata aggressiva dal codice del Consumo, perché basata sulla minaccia di promuovere un’azione legale manifestamente temeraria o infondata.
Dall’istruttoria conclusa nei confronti dell’impresa Paravati risulta l’invio sistematico di atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace territorialmente incompetenti, riguardanti consumatori dislocati su tutto il territorio nazionale e, in particolare, in Sicilia. Agli atti di citazione inviati ai consumatori non seguiva inoltre alcuna iscrizione della causa a ruolo: la data indicata come “prima udienza”, utilizzata per fare pressione psicologica sui consumatori, risultava quindi inesistente. Inviando gli atti di citazione l’impresa puntava a ottenere che i consumatori, senza verificare la fondatezza della posizione debitoria, provvedessero rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. La pratica è durata almeno dall’aprile 2012 all’aprile 2013. L’Autorità ha imposto all’impresa la pubblicazione di un estratto del provvedimento sanzionatorio su due quotidiani.

L’Antitrust sanziona Rigoni Asiago per i suoi succhi di frutta

fruttada Casa del Consumatore

Non è la prima volta che l’Autorità sanziona importanti aziende leader nella produzione di succhi di frutta e marmellate per informazioni e pubblicità ingannevoli, basti pensare alla multa inflitta a Hero e Zuegg l’estate scorsa.

Ora, ad essere finita nel mirino dell’Antitrust, è la nota azienda vicentina Rigoni Asiago, leader nella produzione di succhi di frutta biologici, colpevole di aver utilizzato la diciturasenza zuccheri aggiuntiper sponsorizzare i suoi succhi di frutta “Fiordifrutta”.

Un errore che è costato alla Rigoni una multa da 40 mila euro.

Dalle indagini condotte dall’Autorità, infatti, il claim sarebbe ingannevole e fuorviante per i consumatori in quanto, i prodotti Fiordifrutta contengono un significativo quantitativo di succo di mela concentrato, utilizzato per aumentare in modo considerevole il contenuto naturale degli zuccheri della frutta, portando il quantitativo di zuccheri presente in 100 grammi di prodotto ai valori indicati sull’etichetta, compresi tra il 34,3% e il 37,2% (per i tipi albicocca, fragola, ciliegia e pesca).

L’Antitrust ha sottolineato come l’utilizzo della frase “senza zuccheri aggiunti” debba essere utilizzato esclusivamente nel caso di prodotti privi di monosaccaridi, disaccaridi (ovvero gli zuccheri semplici) e ogni altro tipo di dolcificante aggiunto (anche il succo di mela concentrato, quindi).

Antitrust apre istruttoria sulle Poste per le agevolazioni Iva

Il procedimento dovrà accertare se Poste applichi ai propri clienti finali un prezzo finale privo dell’Iva anche nei casi di fornitura di servizi postali frutto di negoziazioni individuali, proponendo così offerte economicamente non replicabili da parte dei concorrenti. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 6 marzo 2012, ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane per verificare se la società abbia abusato della posizione dominante detenuta nel settore dei servizi postali liberalizzati. Il procedimento dovrà valutare se i comportamenti di Poste possono configurare un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 del Trattato Europeo, nell’ipotesi in cui venisse accertato che la stessa fornisce in esenzione IVA anche i servizi oggetto di negoziazione individuale. Infatti, mentre tutti gli operatori postali devono applicare sui prezzi offerti l’imposta sul valore aggiunto, Poste Italiane beneficerebbe di un notevole vantaggio competitivo potendo formulare offerte esenti da IVA.

Nel merito, Poste sarebbe in condizione, non per ragioni di efficienza economica ma per il favorevole trattamento fiscale, di formulare offerte che potrebbero non essere replicabili, perché costerebbero almeno il 20% in meno rispetto a quelle formulabili dai concorrenti, che si troverebbero così ostacolati nell’acquisire domanda nei settori liberalizzati non riservati (la posta massiva, la posta prioritaria, nazionale e internazionale, le raccomandate, la posta assicurata, le stampa, i pacchi). L’Antitrust dovrà esaminare la condotta di Poste Italiane alla luce della normativa nazionale e comunitaria e, in particolare, delle linee interpretative fornite dalla Corte di Giustizia, nella sentenza del 23 aprile 2009 (che dovrebbero trovare immediata applicazione nell’ordinamento interno a prescindere dalla corretta ed integrale trasposizione della disciplina comunitaria in una disposizione normativa nazionale) secondo le quali i servizi negoziati individualmente dovrebbero ritenersi esclusi dall’esenzione IVA. Per questo l’istruttoria avviata dovrà anche valutare, laddove ne ricorressero i presupposti, in che misura i comportamenti della società siano stati imposti o facilitati da disposizioni normative di settore e decidere, sulla base della giurisprudenza comunitaria, la disapplicazione della norma in questione (l’art. 10, comma 16, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, così come modificato dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40). L’istruttoria dovrà chiudersi entro il 4 febbraio 2013.