Societa’ recupero credito. Antitrust sanziona pratiche commerciali scorrette

antitrustda Aduc

Nuovo intervento dell’Antitrust a tutela dei consumatori bersagliati da atti di citazione per crediti presumibilmente prescritti o inesistenti. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 30 maggio 2013, ha infatti sanzionato con una multa di 50mila euro l’impresa individuale Consuelo Paravati che, secondo quanto ricostruito dagli uffici, ha inoltrato a molti consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.
Salgono così a tre i provvedimenti deliberati dall’Antitrust negli ultimi sei mesi per contrastare una pratica considerata aggressiva dal codice del Consumo, perché basata sulla minaccia di promuovere un’azione legale manifestamente temeraria o infondata.
Dall’istruttoria conclusa nei confronti dell’impresa Paravati risulta l’invio sistematico di atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace territorialmente incompetenti, riguardanti consumatori dislocati su tutto il territorio nazionale e, in particolare, in Sicilia. Agli atti di citazione inviati ai consumatori non seguiva inoltre alcuna iscrizione della causa a ruolo: la data indicata come “prima udienza”, utilizzata per fare pressione psicologica sui consumatori, risultava quindi inesistente. Inviando gli atti di citazione l’impresa puntava a ottenere che i consumatori, senza verificare la fondatezza della posizione debitoria, provvedessero rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. La pratica è durata almeno dall’aprile 2012 all’aprile 2013. L’Autorità ha imposto all’impresa la pubblicazione di un estratto del provvedimento sanzionatorio su due quotidiani.

Venditori porta a porta: come devono comportarsi

Il porta a porta è una tecnica di vendita esistente da diverso tempo, ed ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90.
Oggi, però, è guardato con molta diffidenza da molti consumatori, forse perchè praticato da tante (troppe?) aziende con metodi a volta un po’ ambigui e sleali che in alcuni casi si rivelano pratiche commerciali ingannevoli, se non addirittura vere e proprie truffe a domicilio.

In questo settore, però, operano anche imprese serie che affidano il compito di promuovere la raccolta di ordinativi di acquisto ad incaricati corretti e rispettosi nei confronti di chi gentilmente apre la porta e ascolta le loro proposte commerciali.

C’è anche chi si è dotato di un codice etico per autodisciplinare la propria attività di vendita diretta nella maniera più trasparente e più rispettosa possibile dei diritti dei consumatori. Lo scopo è anche quello di mantenere una buona reputazione in termini di credibilità ed affidabilità.
Si tratta di Univendita, una giovane associazione di cui fanno parte alcune imprese di vendita a domicilio, tra le più famose ricordiamo Bofrost, Tupperware, Vorwerk (quella del folletto).

Vediamo le principali regole previste da questo codice di etico che è vincolante per tutte le imprese associate a Univendita.

L’art. 4, intitolato “Rapporti con i conumatori”, enuncia i principi generali che devono essere rispettati in ogni attività commerciale e promozionale, che sono quelli della correttezza e della trasparenza.

Gli articoli successivi stabiliscono che i venditori (c.d. incaricati alle vendite) devono:
– presentarsi alla porta dei consumatori in orari ragionevoli senza essere invadenti;
– comunicare le proprie generalità e il nome dell’impresa per cui operano ed esibire il tesserino di riconoscimento;
– presentare le principali caratteristiche dei prodotti offerti in maniera chiara e comprensibile, specificando il prezzo (comprensivo di imposte, spese di spedizione e quant’altro) ed informando il consumatore della possibilità di esercitare il diritto di recesso;
– illustrare il servizio di assistenza post-vendita e le eventuali garanzie commerciali, specificando che si aggiungo alla garanzia legale di due anni;
– interrompere la presentazione di vendita e lasciare l’abitazione del consumatore, in qualunque momento questi ne faccia espressa richiesta;
– dare il tempo sufficiente e necessario all’interlocutore per valutare attentamente l’offerta proposta, assicurandosi che abbia chiaro le relative caratteristiche ed i relativi obblighi;
rispondere in maniera precisa e comprensibile ad ogni domanda sul prodotto, evitando di ingannare l’interlocutore mediante omissioni, imprecisioni o ambiguità;
– consegnare copia del contratto sottoscritto dal consumatore.

Le aziende, da parte loro, devono:
– garantire che il trattamento dei dati personali del consumatore avvenga nel rispetto della normativa sulla privacy;
– evadere gli ordini in tempi congrui e, in caso di ritardi, impedimento o disguidi, avvisare tempestivamente il consumatore;
– fornire, insieme al prodotto acquistato, istruzioni precise e complete per l’uso scritte in lingua italiana ed in caratteri leggibili;
verificare che tutti i propri incaricati seguano le regole del codice etico e, in generale, rispettino i diritti dei consumatori nello svolgimento delle loro attività di vendita.

Si tratta di regole che le aziende e gli incaricati appartenenti a Univendita si impegnano a rispettare  e per l’inosservanza delle quali sono previste ammonizioni e sanzioni.
Invitiamo, pertanto, tutti coloro che ne verificassero l’inosservanza, a segnalarcelo, anche tramite questo blog, nonchè ad avvertire l’azienda interessata e la segreteria di Univendita.