Piante in condominio: quando è possibile mettere vasi sul pianerottolo?

Le piante possono essere poste sul pianerottolo di casa purchè vengano mantenute determinate condizioni di sicurezza per evitare eventuali rischi. Ad esempio chi sale o scende le scale non deve essere costretto, a causa della presenza di un vaso, a compiere movimenti disagevoli che possono provocare pericolo. A volte però capita che le piante non piacciono a tutti: c’è chi è allergico, chi preferisce avere il pianerottolo libero, chi ritiene che le piante attirino insetti o sporchino il pavimento con la terra. Come regolarsi in questi casi? Secondo il Codice Civile “ogni condomino può servirsi degli spazi comuni dell’edificio, tra cui scale e pianerottoli, non alterandone la destinazione e non impedendo agli altri di fare lo stesso uso secondo il loro diritto”.

Quindi per poter inserire le piante non bisogna occupare tutto lo spazio a disposizione. Inoltre, le spese di manutenzione saranno a carico esclusivo di colui che ha il pollice verde che dovrà prendersi cura delle piante stesse prestando attenzione a non sporcare il pavimento con acqua, terra o foglie secche. In caso contrario, il divieto assoluto di non avere piante sul pianerottolo deve essere deliberato in assemblea in modo unanime oppure deve essere inserito nel regolamento di condominio approvato con il consenso di tutti i condomini.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

Compie un reato chi parcheggia l’auto troppo vicina ad un’altra?

La risposta è positiva: se si parcheggia troppo vicini ad un’altra auto si può impedire al proprietario di quest’ultima di aprire la portiera. Ciò comporta il reato di violenza privata come stabilisce la Cassazione in una recente sentenza del 30 novembre 2017. I giudici hanno condannato un automobilista per violenza privata nei confronti di un’altra persona rea di parcheggiare il proprio veicolo in modo da sbarrare la strada al garage, impedendo l’accesso al legittimo proprietario. L’uomo presentava però ricorso sostenendo che “non si era verificata alcuna violenza privata” perché ”non aveva parcheggiato la propria autovettura, ma l’aveva posta solo in prossimità” di quella dell’altra persona per discutere di alcune ”precedenti minacce”.

La Cassazione ha invece confermato il reato di violenza31 privata perché ‘‘il ricorrente posizionandosi con la propria vettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell’autovettura della persona offesa, la quale, per la presenza di altre autovetture parcheggiate avanti e dietro, non poteva in alcun modo spostarsi, ha costretto la stessa parte offesa a scendere dal proprio mezzo per affrontarlo in una discussione. Con tale condotta il ricorrente ha pesantemente condizionato la libertà di autodeterminazione e movimento della persona offesa”. Automobilisti state attenti e prendete una distanza di sicurezza anche nel parcheggio!

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

Condominio: cosa fare quando i viali condominiali sono usati in modo improprio.

Capita a volte che i viali condominiali vengano usati per far sostare moto e vetture impedendo così l’accesso ai garage. La causa di tale comportamento spesso va ricercata nella comodità di tali spazi, che dovrebbero essere lasciati liberi ed invece vengono usati in modo improprio. Come comportarsi in questi casi? L’ articolo 1102 del Codice Civile afferma che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne medesimo uso secondo il loro diritto.”

L’uso della “cosa comune” però non comporta un abuso della stessa area pertanto, per quanto riguarda i viali interni hanno tutti diritto ad usarli senza che ciò intralci il passaggio per accedere ad altre aree. Impedire o rendere difficoltoso l’accesso ai garage risulta essere una condizione sufficiente per vietare l’uso del viale stesso Ciò può essere fatto tanto dall’amministratore, che per legge deve disciplinare l’uso delle cose comuni in modo che ne sia garantito il miglior godimento a tutti i condomini, quanto dall’assemblea, che, in ragione dei suoi poteri di gestione delle cose comuni, può andare più in fondo alla questione specificando le modalità d’uso lecite e non.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

Quando il condizionatore è invadente… bisogna rimuoverlo!

Cosa succede se abbiamo installato un condizionatore ingombrante? Se lo spazio occupato dall’impianto è pari al 60% della superficie comune va rimosso poiché non permette ad altri condomini l’installazione dello stesso. La sentenza n. 17400/17 è stata pronunciata dalla Corte di Cassazione in merito ad una controversia condominiale contro una coppia di inquilini che aveva installato un impianto esterno al loro appartamento. Secondo il Giudice di Pace era stato violato l’art. 1102 c.c., in quanto la porzione utilizzata dai coniugi non consentiva agli altri proprietari di provvedere ad una medesima installazione. Anche in sede d’appello la condanna è stata ribadita nuovamente sulla base di un fondamentale principio relativo al “pari godimento della cosa comune”.

In particolare è fatto divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Nel caso specifico il giudice ha rilevato che l’impianto, occupando il 60% della superficie disponibile, impediva l’installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano. Inoltre il mancato consenso di quest’ultimi costituisce una lesione del loro diritto e, la stessa stabilità dell’installazione, altera il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell’oggetto in comune. Pertanto è stata ordinata la rimozione dell’impianto e la coppia è stata condannata a farsi carico delle spese processuali. Se volete installare un condizionatore occhio a rispettare le “parti comuni”!

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

Sostituire le piastrelle del balcone può ledere il decoro del palazzo.

Se decidiamo di rifare il pavimento del nostro balcone dobbiamo considerare due aspetti molto significativi: le spese per sostenere l’intervento e il tipo di piastrelle da utilizzare. La prima questione è facile da risolvere: infatti, per cambiare il pavimento, le spese spettano in maniera esclusiva solo al proprietario dell’appartamento. A sostegno di questa affermazione si esprime anche una sentenza della Cassazione in cui si legge che “i balconi non sono destinati all’uso o al servizio dell’intero edificio: è evidente, cioè, che non sussiste una funzione comune.”

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto bisogna prestare attenzione. La scelta delle piastrelle deve infatti seguire alcuni canoni ma soprattutto deve adeguarsi all’estetica attuale dell’edificio in modo tale da non alterare il decoro architettonico dello stesso. Può capitare che il nostro vicino decida di ripavimentare il suo terrazzo in modo diverso dallo stile esistente: questo potrebbe causare delle lamentele da parte degli altri inquilini. Ancora una volta è la Cassazione che risolve i dubbi pronunciandosi su due fronti. Quanto al decoro infatti si fa riferimento all’estetica del fabbricato che è data “dall’insieme delle linee e dalle strutture che connotano la stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità.”

Quanto ai danni all’estetica dell’edificio la legge specifica che “l’apprezzabilità dell’alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere”. In sostanza alterare il decoro senza pregiudizio economico equivale a non commettere alcun illecito. In relazione, infine, alle opere su parti di proprietà esclusiva la Cassazione ha specificato che “il concetto di danno non va limitato esclusivamente a quello materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili della cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico per cui ricadono nel divieto tutte quelle modifiche che costituiscono un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato”Il rifacimento della pavimentazione del balcone quindi può alterare il decoro dello stabile se ne causa un deprezzamento dal punto di vista economico. L’onere di dimostrare la perdita di valore e il deprezzamento dello stabile spetta ai condomini che si lamentano.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

Stop ai panni che sgocciolano sui balconi altrui!

Se lo sgocciolio dei panni stesi diventa un peso insostenibile state tranquilli! La Cassazione si è recentemente pronunciata a favore dei condomini che lamentano questo spiacevole inconveniente. Chi risiede ai piani inferiori è infatti condizionato dalle scelte dei condomini dei piani superiori che, spesso, quando stendono i panni zuppi d’acqua, non badano alle esigenze altrui.

E’ successo a due casalinghe che, dopo liti furibonde, hanno deciso di rivolgersi alla Corte Suprema la quale, dopo ben dieci anni, dichiara nella sentenza numero 14547 che: “due fili sostenuti da staffe di metallo non sono sufficienti a determinare servitù di stillicidio, che consente di far sgocciolare i panni sul piano di sotto”. Casalinghe e casalinghi prestate quindi attenzione: il bucato può essere steso a patto che i panni siano ben strizzati!

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

No al far west ed ai gavettoni tra vicini: potreste rischiare il carcere!

L’inquilino che, al posto di rivolgersi al giudice, preferisce fare giustizia da sé rischia il carcere! Se risiedete accanto a locali aperti al pubblico durante le ore notturne e siete infastiditi da schiamazzi, via vai di gente e musica a tutto volume, rivolgetevi alle forze dell’ordine. In caso di inerzia da parte di queste ultime restate calmi poiché, anche se avete ragione e volete vendicarvi con atti ritorsivi, potreste essere accusati di reato. L’articolo 393 del Codice Penale sanziona il comportamento di chi, invece di ricorrere alla tutela giurisdizionale per far valere le proprie ragioni, ricorre alla violenza per opporsi a quelli che ritiene atti lesivi dei propri i diritti. La pena da scontare per questo delitto è notevole: il responsabile potrebbe finire in carcere per un periodo di un anno.

Ricorrere alla violenza non significa necessariamente far uso della forza o aggredire fisicamente qualcuno: qualsiasi azione lesiva dell’altrui libertà è considerata un atto di violenza, anche un semplice gavettone! Pertanto, anche gettare dell’acqua, specie se lurida, su qualcuno costituisce un atto violento, e può diventare il presupposto del reato di cui si discute. Il reato in questione tende a sanzionare proprio quei soggetti che credendo di essere nel giusto non tutelano le proprie ragioni nel modo che le norme del quieto convivere impongono, ossia rivolgendosi al Tribunale, ma ricorrono alla giustizia fai-da-te. Quindi state attenti: anche se l’afa notturna non dà tregua sarà meglio chiudere la finestra anziché spalancarla del tutto per affacciarsi col classico secchio di acqua fredda da rovesciare in testa ai presunti molestatori! Pazientate e, il giorno dopo, recatevi dal vostro avvocato o dai Carabinieri per denunciare l’accaduto.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile