Sostituire le piastrelle del balcone può ledere il decoro del palazzo.

Se decidiamo di rifare il pavimento del nostro balcone dobbiamo considerare due aspetti molto significativi: le spese per sostenere l’intervento e il tipo di piastrelle da utilizzare. La prima questione è facile da risolvere: infatti, per cambiare il pavimento, le spese spettano in maniera esclusiva solo al proprietario dell’appartamento. A sostegno di questa affermazione si esprime anche una sentenza della Cassazione in cui si legge che “i balconi non sono destinati all’uso o al servizio dell’intero edificio: è evidente, cioè, che non sussiste una funzione comune.”

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto bisogna prestare attenzione. La scelta delle piastrelle deve infatti seguire alcuni canoni ma soprattutto deve adeguarsi all’estetica attuale dell’edificio in modo tale da non alterare il decoro architettonico dello stesso. Può capitare che il nostro vicino decida di ripavimentare il suo terrazzo in modo diverso dallo stile esistente: questo potrebbe causare delle lamentele da parte degli altri inquilini. Ancora una volta è la Cassazione che risolve i dubbi pronunciandosi su due fronti. Quanto al decoro infatti si fa riferimento all’estetica del fabbricato che è data “dall’insieme delle linee e dalle strutture che connotano la stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità.”

Quanto ai danni all’estetica dell’edificio la legge specifica che “l’apprezzabilità dell’alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere”. In sostanza alterare il decoro senza pregiudizio economico equivale a non commettere alcun illecito. In relazione, infine, alle opere su parti di proprietà esclusiva la Cassazione ha specificato che “il concetto di danno non va limitato esclusivamente a quello materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili della cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico per cui ricadono nel divieto tutte quelle modifiche che costituiscono un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato”Il rifacimento della pavimentazione del balcone quindi può alterare il decoro dello stabile se ne causa un deprezzamento dal punto di vista economico. L’onere di dimostrare la perdita di valore e il deprezzamento dello stabile spetta ai condomini che si lamentano.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

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