Energia elettrica e gas: contratti non richiesti

da Casa del Consumatore

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha finalmente emanato nuovi provvedimenti al fine di contrastare e arginare il fenomeno ormai sempre più massiccio delle pratiche commerciali scorrette de parte di alcune società di vendita di energia elettrica e gas (che si affidano a promotori esterni privi di scrupoli per l’affidamento delle campagne acquisti).

La Casa del Consumatore, insieme con le altre associazioni dei consumatori, da tempo, infatti, monitora e denuncia tali pratiche aggressive di vendita nei confronti dei consumatori che si ritrovano attivati contratti non richiesti, in modo spesso ignaro e inconsapevole con firme apocrife, contraffatte o false o ancora ottenuti promettendo vantaggi iperbolici ed ingannevoli.

Dopo un’ampia consultazione, l’AEEG ha finalmente adottato il provvedimento da tempo annunciato. Provvedimento che per certi versi recepisce le richieste fatte anche dalle associazioni di consumatori.

In particolare la delibera, adottata allo scopo quindi di contrastare il fenomeno dei contratti truffa, con misure di prevenzione, di ripristino e di stretto monitoraggio a tutela di tutti i clienti domestici e delle PMI del settore sia elettrico che gas, prevede, tra le altre cose:

– Una “black list” dei venditori con maggior numero di contratti non richiesti, pubblicato sul sito dell’Autorità.

– Obbligo da parte del venditore di verificare l’effettiva volontà di adesione all’offerta da parte del consumatore mediante l’invio di una “lettera di benvenuto” (immediatamente dopo la conclusione del contratto e comunque prima di inoltrare la richiesta di switching al distributore), oppure mediante il tentativo di almeno 5 telefonate al recapito del consumatore (con il consenso del consumatore di procedere alla registrazione della stessa).

– La possibilità per il consumatore che si è visto attivare un contratto non richiesto di inviare reclamo al venditore non richiesto, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza dell’attivazione del nuovo contratto (mediante lettera di benvenuto o chiamata a casa) e comunque entro 30 giorni solari dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, o ancora, nel caso di non ricezione né della chiamata e né della lettera, entro la data di scadenza della prima bolletta emessa dal nuovo venditore.

Elenco delle società che aderiranno volontariamente alla “procedura di ripristino” semplificata stabilita dall’Autorità per la riattivazione del precedente contratto di fornitura; una procedura automatica e senza alcun costo per il consumatore che verrà attivata nei casi di nuovi contratti non richiesti. La procedura di ripristino, che ribadiamo essere volontaria, quindi saranno le singole società a decidere se aderirvi o meno, prevede inoltre che nel periodo di fornitura relativo al contratto non voluto, venga applicato al consumatore il prezzo di tutela (definito dall’AEEG in regime di mercato tutelato), scontato della quota di remunerazione dell’attività del venditore.

Azione di monitoraggio da parte dell’Autorità basate sulle informazioni fornite da distributori e venditori, da incrociare con i dati provenienti dallo Sportello per il consumatore.

Rafforzamento del Codice di condotta commerciale, con precisi obblighi di identificazione da parte dell’agente commerciale.

La Casa del Consumatore, insieme con le altre associazioni dei consumatori, ben accoglie tali nuove disposizioni, obbligatorie per tutti, come appunto la lettera di benvenuto che riassume le principali caratteristiche del contratto che si suppone sottoscritto da parte del consumatore, ma segnala purtroppo la mancanza di forme automatiche di “indennizzo” per i consumatori vittime di queste pratiche scorrette.

L’adozione della delibera 153/2012 apre inoltre degli spazi per le aziende che vogliono davvero dimostrare la loro lealtà e correttezza nei confronti dei consumatori attraverso l’adozione di codici di comportamento volontari ancora più virtuosi delle regole stabilite dall’AEEG, mentre pone alla gogna mediatica quelle che si rendono responsabili di tali comportamenti o sono restie alle nuove regole.

Le associazioni di consumatori si attendono quindi ora dalle aziende la revisione degli attuali protocolli di conciliazione, integrando, omogenizzando ed ampliando le misure messe in campo a favore dei consumatori. Vanno estese le tutele affinché non vi sia più spazio per le truffe o i tentativi di raggiro, adottando misure rafforzative. Le associazioni, in questo senso, garantiranno un ruolo di monitoraggio e controllo, anche mediante lo strumento delle segnalazioni all’AEEG e, per sua parte di competenza, all’AGCM.

Conciliazione Tlc anche in camera di commercio

“E’ stato firmato dal presidente dell’Agcom, Corrado Calabro’, e dal presidente dell’Unioncamere, Ferruccio Dardanello, un protocollo di intesa tra le due istituzioni per stabilire modalita’ e principi applicabili alle conciliazioni presso le Camere di commercio (Cciaa) delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche. In virtu’ dell’accordo di collaborazione – si legge in una nota dell’Agcom – le Cciaa potranno svolgere le conciliazioni in materia di telecomunicazioni in alternativa ai Corecom, ivi inclusa la valenza di titolo esecutivo per il verbale di conciliazione, portando cosi’ ancor piu’ vicino agli utenti il sistema di tutela realizzato dall’Autorita’ nel settore delle comunicazioni elettroniche e della pay tv.

L’Unioncamere, quale organismo unitario delle Cciaa, garantira’ l’utilizzo di procedure comuni su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della delibera n. 173/07/CONS dell’Agcom, assicurando anche l’applicazione per le controversie in materia di telecomunicazioni di un tariffario ridotto fino alla meta’ rispetto alle altre procedure di mediazione non obbligatorie, oltre all’esenzione delle spese di avvio (circa 50 euro) quando la parte sia un consumatore. Il Protocollo ha natura sperimentale e durata biennale, e prevede altresi’ forme di collaborazione nella formazione dei conciliatori camerali, nonche’ iniziative congiunte di formazione ed informazione sulla conciliazione e sulle tematiche piu’ rilevanti del settore delle comunicazioni elettroniche. Entrambe le parti – si legge ancora – esprimono soddisfazione per il riconoscimento del ruolo delle Camere di commercio nella soluzione delle controversie tra operatori ed utenti, previsto gia’ nella legge n. 481 del 1995 e poi confermato dai risultati raggiunti nel corso degli anni, con numeri importanti che, in aggiunta all’attivita’ dei Corecom e unitamente alla conciliazione paritetica, hanno contribuito al grande successo della conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche”.