L’articolo 1758 del Codice Civile, in modo molto semplice, stabilisce che se più mediatori intervengono in un affare, ciascuno di loro ha diritto ad una parte della provvigione. Innanzitutto, è necessario assicurarsi che il diritto alla provvigione sia legittimo ossia che le parti abbiano concluso un contratto con l’intervento degli agenti immobiliari che consente a ciascuna di esse di agire per l’esecuzione dell’accordo o il risarcimento del danno in caso di inadempimento dell’altra parte. È il caso della firma del contratto preliminare. Nel caso di semplici prese di contatto o agevolazioni dei contatti tra le parti, il diritto alla provvigione è escluso dalla giurisprudenza attuale. Come detto quando più mediatori sono coinvolti in un affare, ognuno di loro ha diritto a partecipare alla divisione della provvigione. Secondo la giurisprudenza, questa quota deve essere correlata all’attività svolta e alla sua importanza. Inoltre, il diritto alla divisione della provvigione sorge solo quando tutti i mediatori collaborano in modo reciprocamente vantaggioso l’uno dell’altro per concludere l’affare. Deve esserci un nesso di obiettivo tra il loro reciproco apporto e la conclusione dell’affare. Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che il primo mediatore abbia comunque diritto alla provvigione pro quota anche nel caso in cui il suo incarico sia stato revocato implicitamente o esplicitamente in favore di un nuovo professionista. Ciò vale anche nel caso in cui il secondo mediatore abbia riallacciato le trattative iniziate dal precedente mediatore e abbia poi concluso l’affare. Non è sufficiente che il primo mediatore abbia semplicemente collegato le parti. Devono essere coinvolte le le stesse parti e lo stesso immobile. I mediatori devono essere consapevoli dell’esistenza e delle responsabilità l’uno dell’altro.
Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano