Cosa succede se più agenti immobiliari concludono lo stesso affare?

L’articolo 1758 del Codice Civile, in modo molto semplice, stabilisce che se più mediatori intervengono in un affare, ciascuno di loro ha diritto ad una parte della provvigione. Innanzitutto, è necessario assicurarsi che il diritto alla provvigione sia legittimo ossia che le parti abbiano concluso un contratto con l’intervento degli agenti immobiliari che consente a ciascuna di esse di agire per l’esecuzione dell’accordo o il risarcimento del danno in caso di inadempimento dell’altra parte. È il caso della firma del contratto preliminare. Nel caso di semplici prese di contatto o agevolazioni dei contatti tra le parti, il diritto alla provvigione è escluso dalla giurisprudenza attuale. Come detto quando più mediatori sono coinvolti in un affare, ognuno di loro ha diritto a partecipare alla divisione della provvigione. Secondo la giurisprudenza, questa quota deve essere correlata all’attività svolta e alla sua importanza. Inoltre, il diritto alla divisione della provvigione sorge solo quando tutti i mediatori collaborano in modo reciprocamente vantaggioso l’uno dell’altro per concludere l’affare. Deve esserci un nesso di obiettivo tra il loro reciproco apporto e la conclusione dell’affare. Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che il primo mediatore abbia comunque diritto alla provvigione pro quota anche nel caso in cui il suo incarico sia stato revocato implicitamente o esplicitamente in favore di un nuovo professionista. Ciò vale anche nel caso in cui il secondo mediatore abbia riallacciato le trattative iniziate dal precedente mediatore e abbia poi concluso l’affare. Non è sufficiente che il primo mediatore abbia semplicemente collegato le parti. Devono essere coinvolte le le stesse parti e  lo stesso immobile. I mediatori devono essere consapevoli dell’esistenza e delle responsabilità l’uno dell’altro.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

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