Il condono edilizio in aree soggette a vincolo speciale.

Il condono edilizio per lavori abusivamente eseguiti in aree soggette a vincolo speciale si applica esclusivamente  agli interventi minori (ristrutturazione, restauro conservativo e manutenzione straordinaria) di cui ai punti 4, 5 e 6 dell’allegato 1 della legge 326/2003 e alla richiesta dell’autorità competente. Il Decreto Legge 236/2023, modificato in Legge 326/2003, è la norma che caratterizza la maggior parte delle procedure di sanatoria straordinaria che troviamo nella giurisprudenza amministrativa. Rispetto alle prime due sanatorie, quella del 1985 e quella del 1994, la concessione della sanatoria ha chiaramente limitato gli abusi commessi in aree vincolate, dove le regole sono molto più stringenti. Siccome però non c’è molta chiarezza normativa si può prendere come riferimento la recente sentenza 765/2024 del 30 gennaio del TAR Napoli. Nel caso trattato dai giudici di Napoli, il cantiere della richiesta di sanatoria (ottenuta durante la riconversione del fienile) si trovava in area soggetta a vincolo di inedificabilità .

E’ chiaro dunque che il condono edilizio per opere abusive realizzate in aree soggette a vincolo speciale si applica esclusivamente agli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 (restauro, conservativo) dell’allegato 1 della legge 326 del 2003 (rinnovo e manutenzione integrativa) e a condizione che venga rilasciata una dichiarazione positiva dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre gli abusi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso non rientrano in alcun modo nel condono. Non possono inoltre essere sanate quelle opere che abbiano comportato la creazione di nuove superfici e volumi limitati al suolo, relativi o assoluti, o comunque non edificati, anche relativi. Il TAR sottolinea inoltre che l’ordine di demolizione, come ogni provvedimento sanzionatorio applicato in materia edilizia, è un atto obbligatorio che non richiede una particolare valutazione di ragioni di interesse pubblico. paragonando questi ultimi ai connessi interessi privati.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

 

 

Aggiungi ai preferiti : Permalink.

I commenti sono chiusi