Cosa sono i “lavori in economia”?

Nella maggior parte dei casi, quando si decide di realizzare dei lavori edili nella propria casa o condominio ci si rivolge a ditte specializzate. In alcune situazioni, è del tutto possibile che i proprietari, per vari motivi come il risparmio di denaro, decidano di fare da soli, contando sulle proprie competenze. In questo caso parliamo di manodopera “economia”, che viene utilizzata in edilizia appositamente per lavori piccoli e poco impegnativi che i proprietari svolgono essenzialmente in modalità fai da te. In particolare, è possibile giungere ad una definizione quanto più “normativa” possibile. L’articolo 31 del D.Lgs. 69/2013, modificato dalla Legge n. 98/2013: questa norma parla infatti di lavoro autonomo, riferendosi ai lavori privati ​​di manutenzione svolti “senza impresa”, direttamente dal proprietario dell’azienda agricola. Tale norma indica inoltre che per tali opere non vige l’obbligo di richiedere il documento DURC agli enti o agli organi abilitati al rilascio.

Usando termini presi in prestito dal linguaggio edilizio, si potrebbe dire che in relazione ai lavori eseguiti economicamente, il cliente e l’impresa coincidono. Purtroppo non esiste una norma dedicata specificatamente ai lavori in economia svolti direttamente dai privati ​​e che ha di fatto creato un vuoto normativo, considerata anche l’ampia autonomia riconosciuta agli enti locali in materia, che richiede sempre il monitoraggio della legislazione locale per individuare possibili restrizioni. Ecco perché le regole devono essere sempre rispettate, perché molti comuni potrebbero anche vietare autonomamente il lavoro economico o consentirlo solo a determinate condizioni, di solito in relazione a opere modeste, che, secondo la testimonianza dell’esecutore, ci sono mezzi, gli strumenti, le capacità e competenze tecniche necessarie per lo svolgimento degli stessi o che non richiedano la dipendenza da imprese esterne e/o lavoratori autonomi e che non incidano sulla sicurezza del lavoro.

Poiché non esiste una legge ad hoc, si devono continuare a seguire altre norme eventualmente applicabili . Consideriamo, ad esempio, cosa prevede il regolamento. 81/2008 . Quindi il  punto che solleva molti dubbi è quello che si può fare in economia. Infatti questa categoria, che ricordiamo comprende lavori che il committente privato può eseguire personalmente senza imprese edili, non è ben definita, né è possibile presentare un elenco dettagliato delle mansioni lavorative che rientrano in questa fattispecie. In questa categoria vengono generalmente considerati tutti quei lavori di modesta entità che comportano piccole modifiche e migliorie all’ immobile senza rischi per la sicurezza strutturale. Inoltre, visto il riferimento alle opere di “manutenzione” contenuto nell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 è facile escludere la demolizione e costruzione di nuovi edifici .

Sicuramente si possono effettuare gli “interventi di manutenzione ordinaria” annoverati nel Testo Unico Edilizia (DPR 380/2011) come interventi edilizi riguardanti la riparazione, la ristrutturazione e la sostituzione delle finiture o volti a integrare i sistemi tecnici esistenti o mantenerne l’efficienza. Si tratta di lavori che non comportano variazioni della volumetria degli edifici e non pregiudicano la sicurezza delle strutture, ad esempio, tinteggiatura di pareti o soffitti interni ed esterni, sostituzione dei rivestimenti interni, delle porte interne e degli arredi esterni, sostituzione dei sanitari etc, etc. Rientrano inoltre in questa categoria gli interventi che mirano a rimuovere gli ostacoli architettonici, ma che non comportano la costruzione di ascensori esterni o altri oggetti idonei a modificare la forma dell’edificio. Allo stesso tempo non è possibile eseguire interventi di manutenzione aggiuntivi o importanti, come ad esempio quelli sulle parti strutturali (travi, solai, colonne, soffitti, fondazioni, muri portanti, ecc.).

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

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