Videosorveglianza e vicinato: quando scatta l’ illecito?

Se utilizziamo le telecamere come prevenzione contro i ladri ma l’obbiettivo riprende uno spazio del nostro vicino cosa accade? Risponde al quesito una sentenza emessa dal tribunale di Catania secondo cui la telecamera privata non può avere un campo visivo che riprenda gli spazi comuni. In caso contrario si compie un reato e si va incontro a procedimenti penali. Quindi, in sostanza, l’installazione di telecamere da parte dei singoli è ammessa a patto che non venga invasa la privacy degli altri condomini. Le riprese inoltre non devono essere diffuse.

Tali linee guida hanno lo stesso valore nel caso in cui la telecamera venga utilizzata per riprendere il proprio garage: la videosorveglianza è consentita, senza apporre cartelli o effettuare comunicazioni preventive al condominio, solo se le immagini riprendono esclusivamente i propri spazi. Quando scatta il reato? Se la telecamera di videosorveglianza è installata in modo tale da riprendere tutto il pianerottolo, o la porta di casa del vicino, o la strada, o tutto il garage si commette un illecito. La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Inoltre il giudice può condannare il colpevole a risarcire i danni morali di coloro che sono stati spiati di nascosto.

Il Garante della Privacy si è anche pronunciato sui requisiti del videocitofono: può essere essere paragonato ad un sistema di videosorveglianza? In questo caso il sistema, per essere lecito, deve essere installato per fini esclusivamente personali e le immagini non devono essere destinate né alla comunicazione sistematica né alla diffusione. Per le stesse ragioni, se il videocitofono è installato per fini esclusivamente personali, la presenza dell’apparecchio non deve essere segnalata da un apposito cartello.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

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