Gli ultimi aggiornamenti su contanti ed assegni.

Si possono ancora prelevare e versare in banca contanti di importo pari o superiore a 3.000 euro. Non esiste alcun limite al prelievo o versamento per cassa in contanti dal proprio conto poiché tale operazione non coinvolge un trasferimento tra diversi soggetti. Resta tuttavia il divieto di trasferire denaro contante oppure assegni senza indicare il beneficiario, tra privati senza avvalersi dei soggetti autorizzati come le banche, per importi pari o superiori a 3mila euro. In particolare: gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a mille euro devono riportare, oltre a data e luogo di emissione, importo e firma, l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Se la dicitura “non trasferibile” è assente sull’assegno bisogna ricordare di inserirla per importi pari o superiori a mille euro.

Per ciascun assegno rilasciato o emesso senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato. In caso di violazioni della soglia dei contanti e degli assegni, come la mancata indicazione della clausola “non trasferibile”, la sanzione varia da 3mila a 50mila euro. Per quanto riguarda i libretti è vietato aprirli in forma anonima o con intestazione fittizia. I libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa. Per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento. Cosa accade in caso di infrazione alle regole vigenti? Per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro, la stessa, si applica anche in caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il 31 dicembre 2018.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

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