In arrivo nuove regole per garantire ai consumatori tempi certi e una tempestiva informazione in caso di bollette non pagate alla scadenza. Con la delibera 67/2013/R/com, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha infatti introdotto alcune garanzie innovative nella procedura di costituzione in mora (la richiesta fatta per iscritto dalla società al consumatore di onorare il pagamento) e per l’eventuale successiva richiesta di sospensione della fornitura. I nuovi provvedimenti entreranno in vigore a fine aprile 2013.
Una notizia che Adico Associazione Difesa Consumatori accoglie con grande soddisfazione, visto che è il felice epilogo della vicenda iniziata a novembre 2012 in collaborazione con “Striscia La Notizia”, che si è occupata dello scandalo degli avvisi di sospensione che troppo spesso arrivavano ai consumatori quando il depotenziamento – o il distacco – della fornitura per morosità erano già avvenuti.
In particolare, l’Autorità ha stabilito che in caso di bollette non pagate, il venditore non potrà chiedere la sospensione della fornitura senza aver prima mandato al consumatore una raccomandata con la comunicazione di messa in mora in cui sia ben evidente la data di emissione della raccomandata. E se il venditore non fosse in grado di documentare il giorno di invio della stessa, dovrà comunque averla spedita entro 3 giorni lavorativi dalla data contenuta nella lettera. A partire da questa data, il cliente avrà almeno 20 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Inoltre dovranno passare almeno altri 3 giorni da questa scadenza prima che il venditore di luce o gas possa chiedere la sospensione del servizio in caso di mancato pagamento.
Inoltre prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, nei casi di conguagli o di importi anomali, il venditore dovrà rispondere ai reclami scritti dei clienti e in caso di mancato rispetto di queste nuove regole sono previsti indennizzi automatici in bolletta a favore del cliente finale: il venditore è tenuto a corrispondere al consumatore 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della raccomandata; 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non abbia rispettato le tempistiche previste dalla regolazione. In tutti questi casi, comunque, al consumatore non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
«Questo successo dimostra come valga sempre la pena intentare battaglie per difendere i propri diritti – commenta il presidente di Adico, Carlo Garofolini – in questa fase di crisi purtroppo sono tanti gli italiani che non riescono a pagare in tempo le bollette, soprattutto quelle del gas dei mesi invernali che tanto incidono sul budget famigliare: è quindi importante che venga data loro la possibilità di mettersi in regola con tempi certi e senza la spada di damocle di un distacco di fatto senza preavviso». L’Associazione Difesa Consumatori accoglie con soddisfazione anche la previsione di indennizzi a favore degli utenti nel caso in cui i fornitori non dovessero onorare le nuove prescrizioni del Garante, ma con prudenza: «Vigileremo e chiediamo a tutti i consumatori di farci sapere se queste indicazioni verranno rispettate, perché non vorremmo, vista comunque l’esiguità delle cifre in gioco, che i colossi dell’energia se ne infischiassero e preferissero pagare gli indennizzi piuttosto che adeguarsi».
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Per rivedere i servizi di Striscia La Notizia del 3 novembre 2012 e dell’8 dicembre 2012