Privacy: stop del Garante ai comuni. Via i dati sulla salute dei cittadini dai siti web

saluteFonte: Repubblica.it

Sì alla trasparenza on line nella Pubblica amministrazione, ma rispettando la dignità delle persone. Sui siti dei Comuni non possono quindi essere pubblicati atti e documenti contenenti dati sullo stato di salute dei cittadini. In base a questo principio, il Garante per la privacy ha fatto oscurare dai siti web di dieci Comuni italiani, di piccola e media grandezza, i dati personali contenuti in alcune ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini. E nuovi provvedimenti sono in arrivo per altri Comuni.

Nelle ordinanze, con le quali i sindaci disponevano il ricovero immediato di diversi cittadini, erano infatti indicati “in chiaro” non solo i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e la residenza, ma anche la patologia della quale soffriva la persona (ad es. “infermo mentale”), o altri dettagli ritenuti lesivi del diritto alla dignità ed alla riservatezza, quali ad esempio l’indicazione di “persona affetta da manifestazioni di ripetuti tentativi di suicidio”.

Il trattamento dei dati effettuato dai Comuni è risultato, dunque, illecito. Nella nota che annuncia i provvedimenti di censura, l’Autorità ricorda che le disposizioni del Codice della privacy, richiamate anche dalle linee guida sulla trasparenza on line della P.A., vietano espressamente la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone. Le ordinanze, per giunta, oltre ad essere visibili e liberamente consultabili sui siti istituzionali dei Comuni, attraverso link che rimandavano all’archivio degli atti dell’ente, erano nella maggioranza dei casi facilmente reperibili anche sui più usati motori di ricerca, come Google: bastava digitare il nome e cognome delle persone.

Nel disporre il divieto di ulteriore diffusione dei dati, l’Autorità per la privacy ha prescritto alle amministrazioni comunali non solo di oscurare dal proprio sito i dati personali presenti nei provvedimenti, ma anche di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca per fare in modo che vengano rimosse dagli indici e dalla cache le copie web delle ordinanze e di tutti gli altri atti relativi a ricoveri per trattamento sanitario obbligatorio.

I Comuni, inoltre, per il futuro dovranno far sì che la pubblicazione di atti e documenti in internet avvenga nel rispetto della normativa privacy e delle Linee guida in materia di trasparenza on line della P.A. “La sacrosanta esigenza di trasparenza della Pubblica amministrazione – ha commentato Antonello Soro, presidente dell’Autorità – non può trasformarsi in una grave lesione per la dignità dei cittadini interessati. Prima di mettere on line sui propri siti dati delicatissimi come quelli sulla salute, le pubbliche amministrazioni, a partire da quelle più vicine ai cittadini, come i Comuni, devono riflettere e domandarsi se stanno rispettando le norme poste a tutela della privacy. E devono evitare sempre di recare ingiustificato pregiudizio ai cittadini che amministrano. Oltretutto – aggiunge Soro – , errori gravi e scarsa attenzione alle norme comportano come conseguenza che il Garante debba poi applicare pesanti sanzioni”. L’Autorità procederà, infatti, ad avviare nei confronti dei Comuni interessati le previste procedure sanzionatorie per trattamento illecito di dati personali.

Sospensione gas e luce per morosità: nuove regole del Garante

gasda Adico

In arrivo nuove regole per garantire ai consumatori tempi certi e una tempestiva informazione in caso di bollette non pagate alla scadenza. Con la delibera 67/2013/R/com, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha infatti introdotto alcune garanzie innovative nella procedura di costituzione in mora (la richiesta fatta per iscritto dalla società al consumatore di onorare il pagamento) e per l’eventuale successiva richiesta di sospensione della fornitura. I nuovi provvedimenti entreranno in vigore a fine aprile 2013.

Una notizia che Adico Associazione Difesa Consumatori accoglie con grande soddisfazione, visto che è il felice epilogo della vicenda iniziata a novembre 2012 in collaborazione con “Striscia La Notizia”, che si è occupata dello scandalo degli avvisi di sospensione che troppo spesso arrivavano ai consumatori quando il depotenziamento – o il distacco – della fornitura per morosità erano già avvenuti.

In particolare, l’Autorità ha stabilito che in caso di bollette non pagate, il venditore non potrà chiedere la sospensione della fornitura senza aver prima mandato al consumatore una raccomandata con la comunicazione di messa in mora in cui sia ben evidente la data di emissione della raccomandata. E se il venditore non fosse in grado di documentare il giorno di invio della stessa, dovrà comunque averla spedita entro 3 giorni lavorativi dalla data contenuta nella lettera. A partire da questa data, il cliente avrà almeno 20 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Inoltre dovranno passare almeno altri 3 giorni da questa scadenza prima che il venditore di luce o gas possa chiedere la sospensione del servizio in caso di mancato pagamento.

Inoltre prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, nei casi di conguagli o di importi anomali, il venditore dovrà rispondere ai reclami scritti dei clienti e in caso di mancato rispetto di queste nuove regole sono previsti indennizzi automatici in bolletta a favore del cliente finale: il venditore è tenuto a corrispondere al consumatore 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della raccomandata; 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non abbia rispettato le tempistiche previste dalla regolazione. In tutti questi casi, comunque, al consumatore non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

«Questo successo dimostra come valga sempre la pena intentare battaglie per difendere i propri diritti – commenta il presidente di Adico, Carlo Garofolini – in questa fase di crisi purtroppo sono tanti gli italiani che non riescono a pagare in tempo le bollette, soprattutto quelle del gas dei mesi invernali che tanto incidono sul budget famigliare: è quindi importante che venga data loro la possibilità di mettersi in regola con tempi certi e senza la spada di damocle di un distacco di fatto senza preavviso». L’Associazione Difesa Consumatori accoglie con soddisfazione anche la previsione di indennizzi a favore degli utenti nel caso in cui i fornitori non dovessero onorare le nuove prescrizioni del Garante, ma con prudenza: «Vigileremo e chiediamo a tutti i consumatori di farci sapere se queste indicazioni verranno rispettate, perché non vorremmo, vista comunque l’esiguità delle cifre in gioco, che i colossi dell’energia se ne infischiassero e preferissero pagare gli indennizzi piuttosto che adeguarsi».

Adico è a disposizione allo sportello di via Volturno 33 a Mestre, via mail all’indirizzo info@associazionedifesaconsumatori.it, al numero di telefono 041.5349637 e tramite la pagina Facebook www.facebook.com/associazionedifesaconsumatori

Per rivedere i servizi di Striscia La Notizia del 3 novembre 2012 e dell’8 dicembre 2012