Domanda per contributo a genitori separati.

Dal 12 febbraio 2024 si può presentare la domanda per i contributi per genitori separati. La misura è promossa dal Dipartimento Politiche della Famiglia. Si provvederà dunque al pagamento delle somme relative agli assegni di mantenimento per i genitori separati, divorziati nel caso in cui il coniuge o convivente obbligato a pagare gli alimenti in tutto o in parte non è in grado di versarli a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale è stato sospeso, limitato o sospeso dal lavoro per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2022. Il contributo spetta dunque a chi, tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, non ha ricevuto gli alimenti per sé e per un figlio minore o adulto gravemente disabile

Per accedere ai contributi è necessario che i genitori del richiedente siano in condizioni di povertà ( reddito  inferiore o  uguale all’importo di euro 8.174,00.) al momento in cui non percepiscono gli assegni  e con figli minorenni o adulti gravemente disabili conviventi . Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma online presente sul sito dell’INPS www.inps.it alla voce “Punti di accesso alle prestazioni non pensionistiche”.  L’accesso alla piattaforma è possibile tramite SPID, CIE o CNS.  Le domande non possono essere presentate anche tramite intermediari o CAF. Le domande di contributo devono pervenire entro il 31 marzo 2024.Se si h bisogno di informazioni o chiarimenti si possono chiedere al Dipartimento Politiche della Famiglia all’indirizzo e-mail dipofam@governo.it.

Facendo uno schema riepilogativo possiamo dire che le somme spettano:

  • al genitore in stato di bisogno  con figli minori, o figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi,
  • che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento 
  • a  causa del mancato versamento delle somme al del genitore o del coniuge o del convivente causata da  riduzione o sospensione del lavoro  per l’emergenza COVID   verificatasi a partire dall’8 marzo 2020,
  • per una durata minima di  novanta giorni o se c’è stata almeno il 30 % di riduzione del reddito  rispetto a quello percepito nel 2019.Direttore Umberto Buzzoni
    Avv. Anna Maria Calvano
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