Condominio: cosa fare se la ripartizione delle spese è errata?

Al termine di ogni anno l’amministratore deve presentare in assemblea il conto della propria gestione e stilare un preventivo delle risorse necessarie per la conservazione delle parti comuni. E’ l’art. 1135 del Codice Civile che regola tale punto in base al quale l’assemblea provvede “all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini”. In prima convocazione il preventivo è approvato se la delibera riporta “un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”. In seconda convocazione il preventivo è approvato se la decisione riporta “un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio”.

Nulla vieta che la stessa riunione, una volta approvato il documento contabile, possa delegare l’amministratore nella ripartizione delle spese. Cosa accade in caso di errori? S’ipotizzi che l’assemblea abbia deciso che la ripartizione debba essere conforme ai criteri legali e che l’amministratore, per errore, suddivida le spese per la manutenzione dell’ascensore in ragione dei millesimi. La situazione a primo impatto potrebbe apparire confusa in quanto la deliberazione assembleare risulterebbe perfettamente valida mentre la ripartizione del preventivo non è in regola. In ragione di ciò il deliberato risulterebbe non impugnabile ma sarebbe comunque necessario porre rimedio all’errore. Che fare? E’ l’art. 1133 del Codice Civile che disciplina la materia: “i provvedimenti presi dall’amministratore sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso il ricorso all’assemblea”. I condomini avranno quindi due possibilità: il ricorso all’assemblea oppure all’Autorità Giudiziaria per ottenere la revoca del provvedimento.

Direttore responsabile
Buzzoni Umberto

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