Servitù di passaggio e caratteristiche.

La servitù di passaggio è una concessione che permette a qualcuno di transitare su un terreno di proprietà altrui pertanto è regolata da diritti e doveri che riguardano le parti in causa. L’oggetto di servitù è un fondo, un terreno privo di accesso alla pubblica via, poiché circondato da fondi appartenenti ad altri. Le  servitù di passaggio  possono essere regolate in maniera volontarie, con un contratto scritto stipulato tra le parti, oppure possono essere coattive. Quest’ultima modalità implica che i titolari di due fondi vicini non si sono accordati in modo autonomo pertanto l’intervento del giudice si è reso necessario. Se il vicino realizza una strada privata per andare nella sua proprietà e la stessa è a sua volta l’unico punto di passaggio per raggiungere le nostre terre o abitazioni, tale strada può essere assoggettata a servitù pubblica di passaggio. Tuttavia il titolare di un fondo con servitù è libero di chiudere il passaggio con recinzione o cancello, così da rendere più sicura la sua proprietà, ma a condizione di non ostacolare il transito al titolare del fondo limitrofo non solo a piedi ma anche con veicoli.

Inoltre il proprietario del fondo servente non può piantare alberi, siepi o piante, depositare materiale edile, oggetti o rami d’albero, installare dispositivi elettronici  quali allarmi, telecamere, sensori ottici che possano inibire l’uso del passaggio al proprietario del fondo dominante. Ricordiamo che in alcuni casi il diritto il passaggio di servitù può decadere: ciò accade quando il diritto di passaggio è stato sancito tramite contratto con scadenza fissa, quando il proprietario del fondo dominante rinuncia di sua volontà al proprio diritto di passaggio, quando il proprietario del fondo servente rinuncia alla proprietà del fondo. Altri casi sono determinati da una sentenza in cui si accerta che la servitù di passaggio non è più necessaria oppure nel momento in cui, la stessa persona diventi proprietaria sia del fondo dominante che di quello servente. Infine il diritto di passaggio può decadere quando non viene più esercitato per almeno venti anni.

Direttore responsabile
Buzzoni Umberto

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