Condominio e condizionatori.

In vista dell’estate le vendite dei condizionatori sono aumentate ma non in tutti i casi l’installazione di tali prodotti avviene in maniera tranquilla. Se infatti ci capita di alzare il naso all’insù mentre camminiamo per strada, possiamo notare i balconi delle abitazioni, o le facciate di alcuni edifici, dove campeggia, grossa ed ingombrante, l’unità esterna dell’impianto di aria fredda. Quest’ultima può diventare il pomo della discordia e causare spiacevoli conseguenze al proprietario dell’appartamento: le più frequenti cause di litigi sono infatti legate alla rumorosità del condizionatore ed all’alterazione del decoro architettonico. Una delle lamentele più frequenti è legata al rumore generato dall’impianto soprattutto durante le ore notturne. Se il rumore risulta insopportabile, al punto tale da essere fastidioso, i vicini possono agire in giudizio per ottenere un risarcimento. Tuttavia non esiste un “diritto al silenzio assoluto” pertanto la rumorosità dell’impianto deve essere sempre valutata caso per caso. Su questo punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3440 dell’11 febbraio del 2011 affermando che “il limite di tollerabilità è relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore. Si deve tenere conto della durata delle immissioni sonore se sono occasionali oppure continue”.

L’altro punto riguarda il decoro architettonico dell’edificio: installare il condizionatore comporta l’alterazione della facciata un intervento che, in alcuni casi, non è apprezzato da tutti. La regola generale è che nessuna opera individuale o decisa dall’assemblea può, se non c’è il consenso di tutti i condomini, alterare l’estetica dell’edificio. Il concetto di decoro architettonico si riferisce in sostanza proprio “all’estetica del fabbricato che è data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità”. Secondo la Cassazione l’alterazione “deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere”. L’installazione di un condizionatore può quindi essere illegittima se altera il decoro del palazzo in modo tale da comportare un danno, economicamente valutabile, tanto alle unità immobiliari quanto alle parti comuni. L’installazione dell’unità esterna dell’impianto sulla facciata comune non può avvenire nel caso in cui il regolamento condominiale vieta, in modo assoluto, qualsiasi tipo di modifica alla sagoma dell’edificio.

Direttore responsabile
Buzzoni Umberto

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