Come comportarsi se il vostro vicino di casa ha il pollice verde ed ama adornare con le piante il pianerottolo? Il condomino in questione abita al piano terra ed una delle porte di ingresso del suo appartamento si affaccia sul cortile condominiale. L’inquilino abbellisce quello spazio con piante ornamentali, sedie e tavoli. I vicini infastiditi si recano in tribunale poiché, secondo loro, la norma violata è il primo comma dell’articolo 1102 del Codice Civile. Nello stesso si legge che: “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Che esito ha avuto la diatriba? Il condomino accusato dai suoi vicini ha vinto la causa. La sentenza (Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 2011, n. 3188) infatti recita: “il potere del singolo condomino di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite, consistente, l’uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione e l’altro, nel divieto di frapporre impedimenti agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.”
Pertanto “le allegazioni dei ricorrenti in ordine alle condotte ascrivibili al collocamento nella corte comune di vasi di piante, di panchine con sedie e tavoli in adiacenza dei muri di proprietà del resistente, non appaiono integrare gli estremi della violazione del principio di pari uso ricavabile dall’art. 1102 c.c., non apparendo in alcun modo pregiudizievoli rispetto ad un utilizzo della corte secondo la sua naturale destinazione di permanenza e transito al fine di accedere alle proprietà dei ricorrenti, non avendo gli stessi offerto alcuna prova o allegazione in ordine all’esistenza di un diritto di passaggio carraio sulla predetta area.” In sostanza è lecito il collocamento di sedie e piante nelle parti comuni da parte di un condomino se ciò non pregiudica il diritto degli altri!
Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile