Le strade di tutta Italia sono piene di buche che spesso causano danni ad automobilisti, motociclisti e non solo. Le parti più colpite sono cerchioni, copertoni e semiassi: in particolare è rischioso, quando si forma un bozzetto sulla parte laterale del copertone poiché indica il cedimento dell’anima metallica. Spesso inoltre, il cambio di una ruota comporta anche il cambio dell’altra per non squilibrare le prestazioni della vettura. Ci sono però dei casi in cui si può chiedere il risarcimento economico: si tratta del “danno da insidia” relativo alla presenza di materiale pericoloso, a griglie e tombini rotti, marciapiedi sconnessi, guardrail non sicuri, crollo di alberi e mancanza di segnaletica stradale adeguata. La responsabilità di tali insidie ricade sulla Pubblica Amministrazione proprietaria, o gestore, del bene demaniale: il comune, la provincia o altro ente sono quindi tenuti a risarcire il danno per mancata, o scarsa, manutenzione della strada. Per richiedere il risarcimento occorre inviare una raccomandata all’ente proprietario della strada, individuabile con l’aiuto di un legale.
La sentenza n.15384/06 della Cassazione prevede che la Pubblica Amministrazione è responsabile, in modo oggettivo dei beni demaniali che ha in custodia. Quindi il richiedente dovrà dare prova del danno subito a causa della presenza di un pericolo oggettivo fotografando la buca o la crepa, raccogliendo testimonianze ed inviando il verbale delle autorità, se intervenute. Se vi sono stati danni a cose o persone, è importante allegare referti medici e preventivi di riparazione. A documenti inviati, l’Assicurazione, se riterrà risarcibile il sinistro, incaricherà un perito per i danni materiali ed un medico per la visita. La Pubblica Amministrazione non può sottrarsi alla propria responsabilità, a meno che non riesca a provare che il danno sia stato provocato dal comportamento del richiedente. Altro caso in cui la Pubblica Amministrazione può sottrarsi alla responsabilità è quando i danni sono causati da elementi esterni imprevedibili quali violenti temporali, nubifragi, calamità naturali. Si può escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione anche in presenza di cantiere stradale in cui l’area recintata è affidata alla custodia di terzi.
Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile