Se viaggiate in autobus siete in dovere di possedere un biglietto valido ed obliterato regolarmente da utilizzare per il tempo indicato di solito sessanta oppure cento minuti. Se, in caso di controllo, il biglietto è scaduto oppure non è stato obliterato si è multati e non è possibile evitarlo con scuse legate al veicolo troppo pieno oppure al traffico cittadino. Il compito del viaggiatore è anche quello di controllare l’orario: quindi, se per cause non imputabili al passeggero, ad esempio l’imprevedibile allungamento della durata del viaggio a causa del traffico, il biglietto risulterà scaduto. Tuttavia alcuni casi eccezionali esonerano dal ricevere la multa: ci viene incontro il buon senso del controllore. Si pensi al caso in cui a tutti i passeggeri del mezzo scada il biglietto a causa di un esagerato allungamento della tratta e siano impossibilitati, perché già in viaggio, a riacquistare un nuovo ticket. In tale situazione la rigidità sanzionatoria viene accantonata.
In generale non esistono regole che disciplinano le condizioni di viaggio: quando si acquista un titolo di viaggio si conclude però un contratto di trasporto vero e proprio e si accettano le condizioni generali dell’azienda. Il passeggero da un lato e azienda dall’altro, hanno reciproci obblighi e diritti, il cui inadempimento comporta sanzioni. Entrando nel merito della questione consideriamo un esempio di “condizioni generali di trasporto”: per essere ammessi al viaggio gli utenti devono munirsi di un titolo, un documento che dimostra il pagamento del prezzo, obliterarlo nei casi previsti e conservato per tutta la durata del viaggio. Il viaggiatore è tenuto a controllare l’esattezza della data e dell’orario di convalida. L’ acquisto del titolo comporta la piena accettazione delle condizioni relative al trasporto.
Il viaggiatore sprovvisto di valido titolo di viaggio è soggetto al pagamento della tariffa prevista per l’intera corsa oltre alla sanzione che va da euro 100,00 ad euro 500,00, sanzione ridotta ad euro 50,00 in caso di pagamento immediato. E’ da considerarsi come sprovvisto di titolo di viaggio il viaggiatore munito di biglietto irregolare, o di una tratta inferiore a quella prevista, di un titolo non convalidato o convalidato più volte, o in possesso di un titolo personalizzato senza il necessario documento di identità.
Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile