Rimborso Tari: facciamo il punto sulla situazione!

La Tari (tariffa sui rifiuti) è stata istituita nel 2014 ed i comuni hanno cominciato ad applicarla a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. Dopo la recente notizia delle tariffe gonfiate il Ministero dell’Economia e Finanza ha disposto che i cittadini che hanno pagato più del dovuto dovranno essere rimborsati. Da cosa è dipeso l’errore delle tariffe gonfiate? La tassa ha due principali componenti: la “quota fissa”, che è collegata alle dimensioni dell’immobile e la “quota variabile” che dipende dal numero di persone. Quest’ultima deve essere calcolata una sola volta. Nello specifico se un immobile ha più pertinenze (garage, soffitta, cantina), la quota va applicata una sola volta poiché le persone che vivono nell’appartamento utilizzano sempre le medesime pertinenze. Il caos scoppiato in questi giorni è dovuto al fatto che i comuni hanno illegittimamente moltiplicato gli importi della Tari, applicando la quota variabile dell’imposta tante volte per quante sono le pertinenze dell’immobile. Come ottenere il rimborso?

Bisogna innanzitutto verificare l’annualità per cui si è pagata la tassa, per capire se il tributo è stato suddiviso in quota fissa e variabile. Se è stata applicata la vecchia Tarsu, che aveva una struttura unitaria non è possibile ottenere il rimborso. Bisogna poi analizzare gli avvisi di pagamento ricevuti: si può chiedere il rimborso se sull’avviso la quota Tari è dettagliata e conteggiata più volte anche nella componente variabile. Se invece l’avviso di pagamento non contiene dettagli occorre procurarsi copia del regolamento comunale e rifare i conti per capire se si è pagato più del dovuto. Per il rimborso occorre presentare un’istanza al comune ed al gestore della Tari entro cinque anni dal pagamento della tassa con raccomandata A/R, in cui si chiede il ricalcolo di quanto dovuto, lo sgravio degli importi illegittimamente conteggiati ed il rimborso di quanto pagato in eccesso. La richiesta deve ottenere risposta da parte del comune entro 90 giorni. Il comune ha inoltre 180 giorni di tempo per la restituzione delle somme. Se il comune o il gestore rigettano la domanda, si può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro 60 giorni dalla notifica del rigetto. Se invece il comune non risponde entro 90 giorni, e non paga entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, è possibile impugnare l’atto ricorrendo alla Commissione Tributaria Provinciale.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

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