RCA auto e dispositivo conta chilometri: occhio al contratto di comodato d’uso!

Per ricevere uno sconto sull’importo totale dell’assicurazione molte agenzie chiedono ai propri clienti di installare sul veicolo un dispositivo conta chilometri. Lo stesso, montato sulla batteria dell’auto, seguirà il percorso del veicolo nel tempo riportandone i km: al rinnovo del contratto RCA il conteggio finale determinerà uno sconto in base a precise tabelle di percorrenza. Se si leggono bene le carte il dispositivo è ceduto in comodato d’uso pertanto, una volta risolto il contratto, va restituito, entro trenta giorni, integro ed in perfetto funzionamento all’azienda X pena il pagamento di una penale. Ecco un esempio pratico: un consumatore si reca in un’agenzia di assicurazione per stipulare una polizza. L’agente propone l’installazione del dispositivo conta chilometri per poter usufruire di sconti particolari: il cliente accetta e firma anche un contratto di abbonamento con la società X che, in comodato d’uso, fornisce il dispositivo. Passa un anno e lo stesso consumatore rinnova la polizza RCA rinnovando in automatico anche il contratto di comodato d’uso. Ne passano due e la procedura è la stessa. Al terzo anno però qualcosa cambia: il consumatore a sua insaputa firma, tra le tante carte, l’interruzione del contratto di abbonamento ai servizi offerti dal dispositivo. L’impiegato in quel momento tace la cosa al cliente, perché, se il cliente non si accorge di nulla dopo trenta giorni pagherà una penale per mancata restituzione del dispositivo che va dai € 150 ai € 300 € .

Nel caso presentato la cessazione del rapporto di comodato d’uso è indicata nell’ultimo foglio di un blocco di pagine che l’impiegato fa firmare al rinnovo dell’assicurazione. Il cliente in quel momento si fida di chi ha davanti e non legge nel dettaglio le carte, cosa che farà magari in un secondo momento con più calma. L’invito è quello di leggere bene qualsiasi foglio si stia firmando, poiché in questo specifico caso, l’impiegato ha avuto un comportamento scorretto nei confronti del suo assistito. Se il cliente infatti non si fosse accorto in tempo di quanto stava per accadere avrebbe dovuto pagare la penale: si precisa infatti nel contratto di interruzione del comodato d’uso che “ il dispositivo di proprietà della società X che lo ha concesso al cliente in comodato secondo quanto stabilito dall’art. 1803 e seguenti c.c. deve essere rimesso a disposizione della società X”.

Andando poi sul sito della società X vengono precisati i termini della restituzione, entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto, e le eventuali penali applicate. In questo caso si consiglia di riportare il dispositivo presso la sede della RCA e farsi firmare un foglio con data e timbro dell’avvenuta riconsegna del dispositivo.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

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