SICUREZZA SUL LAVORO E RIFORMA “FORNERO”: IL MINISTERO CONFERMA L’OBBLIGO FORMATIVO

fornerodi Petula Brafa

Con l’interpello n.16 del 22 maggio 2013, in replica all’istanza avanzata da Confindustria, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto a chiarire il rapporto tra gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (cd. Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e quelli previsti dalla Legge n. 92/2012 (cd. Legge ‘Fornero’ di riforma del mercato del lavoro), in ordine alla formazione ed alla riqualificazione inderogabili per il lavoratore sottoposto a trattamenti di sostegno del reddito (Cassa Integrazione Guadagni), pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

La posizione del dicastero di via Veneto ha avvalorato la priorità dell’aggiornamento del lavoratore e, pur sempre confermando l’orientamento in favore della tutela antinfortunistica, ha distinto l’addestramento preventivo e specifico all’atto dell’assunzione (art. 37 comma 4, lett. a TUSL) dalla formazione somministrata durante la sospensione, la cassa integrazione o la riqualificazione (art. 4 comma 40 L. n. 92/2012), inclusiva anche della preparazione in materia di sicurezza, ritenendo che “nella formazione indicata dalla L. n. 92/2012 possano farsi rientrare i soli corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali”.

Il riconoscimento, se da un lato vincola il lavoratore alla frequentazione dei corsi per mantenerne l’accesso all’integrazione reddituale, dall’altro ne impone la costanza dell’interesse alla tutela anche alle parti datoriali, importando le acquisizioni già codificate nell’applicazione del più recente testo di legge.

(fonte: INCA CGIL)

31 maggio 2013

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