I diritti del turista

da Casa del Consumatore
Innanzitutto bisogna chiarire cosa si intende per pacchetto turistico. I pacchetti turistici hanno per oggetto viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e crociere turistiche e combinano almeno due dei seguenti elementi: .trasporto .alloggio .servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, come ad esempio visite guidate, escursioni. Il tutto deve essere venduto ad un prezzo forfettario. Inquadrato e specificato quindi cosa si intende con “pacchetti turistici”, vogliamo ricordare quali sono i principali diritti del turista – viaggiatore.
Documenti: .il viaggiatore ha diritto di ricevere una copia del contratto stipulato e sottoscritto dal tour operator o dall’agenzia di viaggio; .prima della conclusione del contratto ha diritto di ricevere informazioni scritte relative ai visti, passaporti, obblighi sanitari; Recedere: Il turista può recedere dal contratto di viaggio, senza pagare penali nei seguenti casi: .entro 10 giorni dalla stipula del contratto se è avvenuta fuori dei locali commerciali o a distanza; .quando in seguito a revisione del prezzo l’aumento è superiore al 10% oppure è avvenuto meno di 20 giorni prima della partenza, ed ottenere il rimborso delle somme già versate; .qualora non accetti eventuali modifiche delle condizioni contrattuali apportate dal tour operator o dall’agenzia, senza pagare penali, ma deve comunicare tale scelta al tour operator o all’agenzia, entro 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di modifica. In tutti i casi in cui il turista intende esercitare il proprio diritto di ripensamento, potrà recedere dal contratto ma dovrà pagare la penale prevista dal contratto, il cui importo può variare a seconda dal momento in cui si comunica dal 20% fino al 100%. Risarcimento danni: In caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell’agenzia di viaggi e o del tour operator, nei limiti dei rispettivi obblighi, il turista ha diritto al risarcimento di tutti i pregiudizi e danni subiti. Ricordate che il diritto al risarcimento dei danni subiti alla persona, si prescrive in 3 anni dalla data del rientro. per i danni diversi da quelli alla persona, il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo di partenza. Vacanza rovinata: Il danno da vacanza rovinata lo definisce la Corte di Giustizia Europea dichiarando che “il turista ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso” corte di giustizia CE 2002. Il danno da vacanza rovinata consiste nel disagio subito dal viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e /o riposo. Al fine di poter agire per il risarcimento del danno morale si raccomanda la denuncia immediata all’agenzia e al tour operator dei problemi riscontrati. Per ulteriori approfondimenti e curiosità, prima di partire ricordati di scaricare l’App del Turista!
Aggiungi ai preferiti : Permalink.

I commenti sono chiusi