Rumori condominiali e soglia di sopportabilità.

Vivere in condominio equivale ad affrontare numerosi problemi tra cui i rumori. Pensiamo ad esempio all’insopportabile suono dei tacchi, a sedie che strisciano, a furenti litigate che dal terzo piano si sentono fino al piano terra, o radio e tv sparate a tutto volume. Secondo recenti ricerche tali esempi rientrano nella top ten dei rumori fonti di disagio e lamentele tra gli abitanti dello stesso stabile. Come limitare i “danni acustici”? Non sempre queste controversie arrivano in tribunale: spesso i condomini sono scoraggiati dalla lungaggine della burocrazia e dalla mancanza di prove. I rumori infatti sono circoscritti e non è sempre facile dimostrare le proprie lamentele. Tuttavia la legge mette a nostra disposizione delle norme per tutelare, sia a livello civile che a livello penale, la nostra tranquillità tra le mura domestiche.

Se il nostro vicino di casa ama tenere il volume del proprio televisore al massimo dobbiamo sapere che è un reato penale. Lo stabilisce il primo comma dell’art. 659 del Codice Penale sul tema del “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. In particolare “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni o il riposo delle persone è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecento euro”.

Le emissioni sonore rumorose per costituire reato devono però essere tali da superare i limiti della normale tollerabilità in relazione ad intensità e durata anche se,si può anche parlare di “reato di pericolo presunto” come recita l’art. 659 del Codice Penale. A tal proposito una sentenza emessa dal Tribunale di Bari nel 2007 recita che “ ai fini della configurazione di un reato di pericolo presunto che disturba la quiete pubblica, non è  necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone”. Chi si ritiene danneggiato quindi potrà chiedere l’intervento delle pubbliche autorità, polizia municipale e/o carabinieri per le constatazioni di loro competenza. 

 

Direttore responsabile
Buzzoni Umberto

Aggiungi ai preferiti : Permalink.

I commenti sono chiusi