Rumori condominiali e soglia di sopportabilità.

Tacchi che battono sul pavimento, sedie che strisciano, tv a tutto volume oppure furenti litigate rientrano nella top ten dei rumori che crea disagio agli abitanti dello stesso stabile. Come comportarsi per limitare i “danni acustici”? Non sempre queste controversie arrivano nelle aule dei tribunali. Spesso i condomini sono scoraggiati dalla lungaggine della burocrazia e dalla mancanza di prove, visto che i rumori sono circoscritti e non è sempre facile dimostrare le proprie ragioni. Tuttavia la legge mette a nostra disposizione delle norme per tutelare, sia a livello civile che a livello penale, il nostro riposo e la nostra tranquillità tra le mura domestiche.

Se il nostro vicino di casa ha il volume del proprio televisore al massimo compie un reato penale secondo l’art. 659 del Codice Penale. In particolare “chiunque, mediante schiamazzi o rumori disturba le occupazioni ed il riposo delle persone è punito con l’arresto fino a tre mesi” . Le emissioni sonore rumorose per costituire un reato devono però essere tali da superare i limiti della normale tollerabilità in relazione alla loro intensità e durata. Inoltre chi si ritiene danneggiato potrà chiedere l’intervento delle pubbliche autorità per le constatazioni di loro competenza. Si potranno in  questo caso utilizzare tutti i mezzi disponibili quali testimonianze, sopralluoghi e perizie foniche.

Direttore responsabile
Buzzoni Umberto

Aggiungi ai preferiti : Permalink.

I commenti sono chiusi