Rapporti di vicinato, immissioni e rumori molesti.

L’art. 844 cod. civ. stabilisce che il proprietario puo’ impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dalla proprietà del vicino, se queste superano la normale tollerabilita’. La norma si applica anche nei rapporti tra comproprietari di un edificio in condominio, ed è diretta ad equilibrare i rapporti tra il proprietario che produce le immissioni (per ragioni legate all’esercizio di un’attività economica o al semplice godimento della sua proprietà) ed il proprietario confinante che subisce passivamente tali immissioni.(es. un supermercato ubicato al piano terreno di uno stabile condominiale).La valutazione circa la tollerabilità delle immissioni è demandata al giudice, che dovrà valutare caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche di ogni specifica situazione.

La norma codicistica citata ha carattere dispositivo, per cui nulla vieta che i proprietari adottino (ad es. nel regolamento condominiale) norme diverse aventi maggior rigore: in tal caso la valutazione circa l’intollerabilità delle immissioni sarà effettuata alla luce dei criteri stabiliti nel regolamento condominiale. Al contrario, una norma permissiva delle rumorosità intollerabili (benché consentita dal regolamento), invece, dovrà “fare i conti” con l’art. 32 della costituzione, che garantisce il diritto alla salute, bene di rango superiore rispetto a quello del libero godimento della proprietà.

Poiché all’amministratore non compete la tutela del diritto alla salute dei singoli condomini, lo stesso non è legittimato a richiedere all’Autorità Giudiziaria i provvedimenti previsti dall’art. 844 c.c., spettando tale facoltà unicamente ai soggetti che si assumono danneggiati dall’intollerabilità delle immissioni; salvo che le immissioni intollerabili provenienti da un edificio attiguo non danneggino tutti i proprietari dello stabile condominiale, che in questo caso potrebbero autorizzare l’amministratore ad agire per la tutela della proprietà comune.

Direttore responsabile
Buzzoni Umberto

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