Condomini, ascensori e disabili.

Il caso preso in esame dalla Cassazione riguarda una persona disabile che, abitando ai piani alti di un condominio, decide di installare un ascensore per agevolare i propri spostamenti. Prima di far iniziare i lavori, il condomino in questione era però ignaro di una deliberazione presa in assemblea che autorizzava un simile intervento. Una volta cominciati i lavori però, il condominio si costituisce parte lesa in quanto l’installazione di un’ascensore avrebbe causato danni ai residenti sia per la limitazione delle aree comuni, sia perchè veniva messo a rischio l’edificio stesso. Di conseguenza il condominio si opponeva ai lavori. La vicenda finisce in tribunale e, la Cassazione esprime il suo verdetto nella sentenza num. 2156 del 14 febbraio del 2012 stabilendo che bisogna creare un equlibrio tra gli interessi in campo per far si che nessuna delle parti coinvolte ne risenta.

Quindi l’installazione è considerata legittima e i lavori, in ragione delle condizioni fisiche dei condomini residenti ai piani alti, dovevano proseguire. Come recita la sentenza: “a fronte del conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati, in considerazione del loro stato fisico, a raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante dall’installazione dell’ascensore si sarebbe risolto non già nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune, ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, ha adottato una soluzione equilibrata e conforme ai principi costituzionali della tutela della salute e della funzione sociale della proprietà, rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell’abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazione fisica, al riguardo riconoscendo la facoltà agli stessi di apportarla proprie spese, una modifica alla cosa comune, nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini.”

Direttore responsabile
Buzzoni Umberto

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