La “mozione di sfiducia” Cosa fare se non funziona.

 

Cosa s’intende per “mozione di sfiducia”? Spesso sentiamo questo termine durante le assemblee condominiali senza però capirne il significato. Una mozione di sfiducia è  un’azione portata avanti dai condomini per far venir meno il rapporto fiduciario esistente con l’amministratore.
Nel caso specifico quindi la richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria, per discutere della revoca dell’amministratore, nient’altro è che una mozione di sfiducia per ottenere la rimozione dall’incarico dell’attuale amministratore. Ciò è sempre possibile in quanto, ai sensi dell’art. 1129del Codice Civile, l’amministratore dura in carica un anno ma può essere revocato in ogni momento dell’assemblea. Il tutto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti quanto meno la metà del valore millesimale dell’edificio.

Vale la pena soffermarsi su cosa può accadere se la “mozione di sfiducia” presentata non dovesse trovare riscontro. La risposta è molto semplice: non accade nulla, perché l’amministratore in carica continuerà a svolgere il proprio lavoro ed i condomini, a lui favorevoli e quelli contestatori, dovranno continuare a versare le quote e rispettare delibere e regolamento come sempre. Può anche accadere che la richiesta di revoca sia fondata su motivi talmente seri che i condomini proponenti insistano nel proseguire il loro intento. In tal caso la vicenda potrebbe avere degli strascichi giudiziari. In che modo? Ogni condomino potrebbe agire giudizialmente per ottenere la revoca in ragione di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione del condominio. E’ chiaro che andando su questo piano la propria convinzione di “mala gestio” dovrà essere confermata da elementi di fatto inoppugnabili.
Direttore responsabile
Buzzoni Umberto

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