A chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di cadere su una strada oppure di scivolare su un pavimento bagnato? In questi casi è possibile chiedere il risarcimento dei danni? Il primo punto da cui partire è il cosiddetto “custode” ossia colui a cui spetta il compito di salvaguardare il bene. L’esempio classico è quello della Pubblica Amministrazione che gestisce il suolo pubblico per conto della collettività. Il custode quindi può essere sia un ente pubblico, come il Comune o la Provincia, in materia di strade, sia un soggetto giuridico o fisico che controlla un bene accessibile al pubblico come, ad esempio, il proprietario di un supermarket. In caso di cadute o scivolamenti a causa di buche presenti su strada o sul marciapiede la colpa ricade sulla scarsa manutenzione del bene e quindi viene chiamato in causa il custode del bene stesso ovvero il Comune che dovrà rispondere dei danni causati. L’eccezione è rappresentata dai casi fortuiti ovvero gli eventi «imprevedibili ed inevitabili» che riguardano in particolare due ipotesi.
La prima è quando il pericolo si verifica nell’immediato tanto da non dare il tempo al proprietario della strada di agire tempestivamente per mettere il suolo in sicurezza: un improvviso acquazzone ad esempio che causa l’apertura di una fossa sulla strada ed un’auto cade lì prima della fine della pioggia. L’altra ipotesi riguarda il comportamento imprudente del danneggiato che, ad esempio, cammina distrattamente. La Cassazione ha più volte sentenziato che, davanti ad un pericolo su strada, il pedone è tenuto a comportarsi in modo prudente, aggirando l’ostacolo oppure scegliendo percorsi differenti. Nel caso di danno procurato da precipitazioni atmosferiche eccezionali l’ente pubblico è esonerato dalla responsabilità solo quando non vi sia stato il tempo per intervenire. Dopo molto tempo, invece, anche le più forti intemperie meteorologiche non esonerano la P.A. dall’obbligo di manutenzione del suolo. Quando invece il pericolo è determinato da un ritardo nel rimuovere l’ insidia, l’ente preposto alla sua custodia risponde per negligenza.
Un’ altra considerazione riguarda l’ampiezza della buca: più lo è, meno l’amministrazione è responsabile proprio per via del fatto che la visibilità dell’ostacolo dimostra la distrazione del pedone. Dunque, in presenza di una caduta in strada, il giudice, nel valutare il diritto al risarcimento, deve prima verificare il comportamento del danneggiato e la possibilità, per il custode del suolo, di intervenire tempestivamente. Cosa succede se la causa delle cadute deriva da un pavimento scivoloso? La responsabilità del titolare dell’immobile scatta solo se tale situazione non era stata segnalata: si pensi alle scale di un condominio mentre vengono lavate dall’addetto alle pulizie senza che questi abbia apposto un cartello segnalando la presenza del pavimento bagnato. Un altro tipico caso è quello di chi scivola sul bordo piscina: il danneggiato non può pensare che il terreno adiacente alla vasca non sia scivoloso, per cui deve dotarsi di scarpe apposite evitando di correre. In caso di caduta al supermercato sul pavimento bagnato, se il pericolo è visibile, si richiede alla persona un grado maggiore di attenzione. Se invece il supermercato non previene il pericolo di caduta con apposite misure di sicurezza allora ne è responsabile. Lo stesso principio viene applicato anche ai negozi con il pavimento scivoloso a causa dell’acqua portata dentro il locale dagli ombrelli dei clienti e non asciugata tempestivamente dal titolare.
Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile