Se un soggetto muore durante lo svolgersi di una causa chi pagherà il suo avvocato? Il debito, secondo le leggi in vigore (Cass. sent. n. 21942/13), ricade sugli eredi ma, può andare in loro aiuto il beneficio d’inventario. L’opzione prevede che i parenti, una volta ricevuta l’eredità del defunto, risponderanno dei debiti in sospeso, compreso quello verso il legale, solo nei limiti dell’attivo ereditato. Questa scelta, però, non impedisce che gli eredi siano chiamati in giudizio dall’ avvocato per essere condannati al pagamento del suo onorario. Essi allora dovranno difendersi evidenziando al giudice la limitazione di responsabilità dovuta al beneficio d’inventario, pena l’impossibilità di utilizzare quest’argomento di difesa in un successivo giudizio di esecuzione intentato dal creditore.
In caso contrario, se non è ancora stato stabilito il compenso dovuto al legale, egli non potrà chiedere subito la condanna degli eredi ma dovrà procedere ad una causa per accertare l’esistenza del credito da saldare. In tale processo, secondo la Cassazione, gli eredi non possono difendersi sostenendo di aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario poiché, la limitazione di responsabilità verso i creditori del defunto, non si riflettono sulla specifica pronuncia del Tribunale sull’ ammontare del credito, ma potranno comunque essere fatti valere in un secondo momento, quando l’avvocato chiederà la condanna degli eredi per il debito lasciato dal defunto.
Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile