Ecco alcuni consigli per detrarre le spese scolastiche dal 730.

Come ogni anno tocca ai contribuenti compilare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi. In questo articolo vi parleremo delle spese per l’istruzione e di come detrarle. L’importo massimo per le spese sostenute nel 2016 è pari a 564,00 euro per ciascun alunno o studente e riguarda in particolare le scuole materne, elementari, medie e superiori. Potranno essere detratte le seguenti spese: la tassa di scrizione e frequenza, le spese relative al servizio di mensa scolastico, i contributi volontari, il dopo scuola, i contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa e l’assistenza al pasto. Viene inserita un’importante novità quella di poter detrarre anche le spese relative alle gite scolastiche. In particolare la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 precisa che, nel caso in cui le spese risultino pagate a soggetti diversi dalla scuola, ad esempio l’agenzia di viaggi, è necessario consegnare al commercialista sia la quietanza di pagamento che la copia della delibera scolastica nella quale viene disposto il versamento delle somme ad un soggetto esterno.

Si ricorda, infine, che non è ammessa la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di materiale di cancelleria e libri. Per quanto riguarda invece i costi universitari ecco quali sono ammessi:l’iscrizione e le spese di frequenza in relazione ai corsi di istruzione e specializzazione universitaria, master e dottorati di ricerca, istituti tecnici superiori (ITS) e corsi istituiti dopo il DPR 212/2005 presso i Conservatori di Musica. Tra le spese ammesse, l’Agenzia delle entrate precisa che è possibile portare in detrazione: le tasse d’iscrizione (triennale, specialistica, master anche nel caso di studenti fuori corso), le soprattasse per esami di profitto e laurea, l’ iscrizione a test d’ingresso, le tasse per l’iscrizione all’appello di laurea, i trasferimenti di ateneo ed i passaggi di corso. Il limite di detraibilità è pari al 19% per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

Si precisa infine che la detrazione in esame non spetta per le spese relative a: contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero. La ragione è da ricercare nel fatto che dette somme non rientrano nelle spese per la frequenza di corsi di istruzione, le spese sostenute per l’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola.

Umberto Buzzoni
Direttore Responsabile

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