Cosa può fare e cosa non può fare l’amministratore sul conto dondominiale?

L’amministratore gestisce il conto corrente del condominio, ovviamente nell’interesse del condominio. Secondo la legge l’amministratore è tenuto ad aprire un conto intestato al condominio in maniera esclusiva cosi da poter ricevere denaro dai condomini o da terzi. La stessa legge afferma che ciascun condomino può chiedere, per il tramite dell’amministratore, di prendere visione ed estrarre una copia della rendicontazione periodica. Ciò conferma la tesi che l’amministratore ha accesso al conto in maniera riservata. Il condominio può solo accedere agli estratti conto tramite l’amministratore e soltanto nel caso in cui l’amministratore non fornisca o si rifiuti espressamente di fornire tale documentazione, il singolo condomino può rivolgersi direttamente alla banca per ottenerlo.

L’amministratore può utilizzare il conto corrente comune per pagare le spese condominiali senza ottenere l’approvazione dell’assemblea ogni volta. L’amministratore, che ha accesso diretto al conto corrente, ha piena autorizzazione dopo aver ricevuto il manda-to. Oltre a poter utilizzare i normali metodi bancari (bonifici, ecc.), l’amministratore può anche prelevare denaro in contanti per pagare beni e servizi condominiali. In effetti, la legge non impone al condominio di utilizzare sempre strumenti di pagamento tracciabili. Nei limiti di quanto concordato con l’assemblea al momento del conferimento dell’incarico, l’amministratore può perfino prelevare dal conto i soldi necessari a pagare il suo onorario. Quindi, l’amministratore non può prelevare soldi oltre a quelli che l’assemblea ha riconosciuto al momento del conferimento del mandato. Invece, se il mandato è formalmente cessato, l’amministratore non può operare sul conto condominiale neanche per prelevare il suo onorario.

Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano

Aggiungi ai preferiti : Permalink.

I commenti sono chiusi