Danni in condominio: chi paga?

Supponiamo che in un condominio ci sia un appartamento in affitto e che si debba trasportare per le scale un mobile. L’affittuario compie le operazioni in maniera distratta danneggiando i muri delle scale. Si può ipotizzare che si rompano le tubature di esclusiva pertinenza dell’appartamento e che, a causa di tale evento, ci siano delle infiltrazioni a catena nelle parti comuni. Entrambe le ipotesi prevedono un risarcimento ma chi è che paga? Nel primo caso, ovvero quando l’affittuario pecca di negligenza, è il locatore a doversi assumere tutte le responsabilità. Per quanto riguarda il secondo caso entrano in gioco degli elementi strutturali che complicano la questione. La Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare che “diversamente dalla responsabilità soggettiva, per dolo o colpa, prevista dalla norma generale di cui all’art. 2043 c.c., i successivi articoli 2051 e 2053 configurano invece ipotesi di responsabilità oggettiva, basata sul nesso materiale di causalità tra la res e l’evento dannoso”.

In questo caso il proprietario locatore, conserva la custodia delle strutture murarie e degli impianti pertanto è responsabile in via esclusiva dei danni arrecati a terzi, mentre il conduttore, acquistando la disponibilità delle altre partì dell’immobile compresi gli elementi esterni degli impianti facilmente ispezionabili e sostituibili è responsabile in via esclusiva verso i terzi per i danni da queste cagionati. In sostanza, in relazione agli elementi strutturali dell’immobile, l’inquilino dovrà essere considerato responsabile per tutti quei danni provenienti da cose facilmente ispezionabili e riparabili.

Direttore responsabile
Buzzoni Umberto

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