La revoca dell’amministratore di condominio.

A volte l’assemblea condominiale si trova davanti alla scelta di revocare il mandato all’amministratore. Una delle cause della revoca può essere una mancata trasparenza nella gestione delle risorse da parte dell’amministratore. Ad esempio la mancata apertura di un conto corrente può configurare un’ipotesi di fondati sospetti circa presunte irregolarità nella gestione. La legge tutela i condomini qualora gli elementi in possesso dei ricorrenti siano precisi e concordanti al punto tale da rappresentare un danno. In questo contesto è stato affermato in una sentenza del 1999 emessa dal Tribunale di Parma che “non sono ravvisabili i fondati sospetti di gravi irregolarità che comportano la revoca giudiziale dell’amministratore nel rifiuto da questi opposto alla richiesta di un condomino di ritirare, per effettuarne il controllo, tutti i documenti del condominio“. Secondo una sentenza più recente il Tribunale di Salerno sancisce invece che può essere revocato l’amministratore che non abbia provveduto ad aprire un conto corrente sul quale far transitare le somme versate dai condomini per l’erogazione dei servizi comuni.

Nel decreto di revoca si legge che “l’amministratore, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato al Condominio da lui amministrato. Il predetto obbligo discende anche da un’esigenza di trasparenza che tutela il diritto di ciascun condomino a verificare la destinazione dei propri esborsi.” Il singolo condomino ha un diritto soggettivo a vedere versate le sue quote, sia per sopperire alle spese che per gli eventuali fondi, su un conto corrente intestato al condominio, nonché a conoscere l’entità degli interessi che maturino a suo favore. La mancata adozione da parte dell’amministratore di un conto corrente apposito per la gestione condominiale costituisce perciò un’irregolarità grave al punto tale da comportare la revoca del mandato.” In sostanza l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute dai condomini o da terzi su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, del rendiconto periodico. Solo così potrà essere garantita la massima trasparenza sui movimenti di denaro e i condomini saranno maggiormente consapevoli di come vengono amministrati i propri soldi.

Direttore responsabile
Buzzoni Umberto

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