Crisi: giù i rifiuti elettrici ed elettronici

rifiutida Repubblica

La crisi morde anche l’elettronica e i mille apparecchi che ci riempiono le case. L’indicazione non viene dai venditori ma dai raccoglitori: sono i rifiuti l’indicatore che permette una misurazione più precisa degli umori dei consumatori. La flessione dei Raee (rifiuti elettrici ed elettronici), non ci racconta infatti solo una realtà che già conoscevamo, la difficoltà a mettere mano al portafoglio, visto il suo contenuto ridotto.

Il fatto che per la prima volta la raccolta di questo genere particolare di rifiuti – che ha un contenuto al tempo stesso prezioso (per la presenza di metalli pregiati) e pericoloso (per la presenza di sostanze molto tossiche) – sia diminuita ha anche un’altra spiegazione, legata all’antica arte dell’arrangiarsi. I comunicati ufficiali parlano eufemisticamente di “canali di raccolta informale”. Vuol dire che, visto l’aumento dei prezzi delle materie prime, i metalli pregiati come il rame contenuti nei Raee sono diventati improvvisamente più interessanti. E così il numero di persone che si dedicano a una raccolta amatoriale, per arrotondare i bilanci, è cresciuto.

I dati contenuti nel Rapporto annuale 2012 sui Raee testimoniano che l’obiettivo europeo di una raccolta di 4 chili pro capite è stato comunque raggiunto, ma la flessione del 2012 rispetto al 20111 è pari all’8,5%. Un andamento netto anche se non uniforme.

Nella classifica dei 5 raggruppamenti in cui vengono divisi i Raee, al primo posto per volumi raccolti figurano tv e monitor, con 76.501 tonnellate (meno 9,22% rispetto al 2011). Seguono frigoriferi e apparecchiature refrigeranti, con meno 6,62%; i grandi elettrodomestici, con meno 12,74%; i piccoli elettrodomestici, con meno 3,66%. L’unico segmento in aumento è quello delle lampade e lampadine: 1.036 tonnellate, con un più 7,72%.

Nella classifica delle Regioni, la Valle d’Aosta si conferma come la più virtuosa con una media pro capite di 8,2 chili, al passo con i migliori standard europei. La Lombardia invece è quella che raccoglie di più in assoluto. Mentre nel Centro i numeri migliori sono quelli della Toscana e nelle isole il primo posto va alla Sardegna, con 5,40 chili per abitante.

“Nel 2012 il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sui Raee che stabilisce misure più severe per combattere l’export illegale e fissa nuovi obiettivi rispetto ai quantitativi minimi di raccolta: queste sfide rappresentano una buona occasione per rilanciare migliorando il quadro normativo”, osserva Danilo Bonato, presidente del Centro di coordinamento Raee.

IVA SUI RIFIUTI. FACCIAMO CHIAREZZA … UNA VOLTA PER TUTTE

di Lucia Checchia – Info Consumatori

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento giunte alla nostra redazione in merito all’indebito pagamento dell’IVA sui rifiuti, sottolineiamo ancora una volta che il problema sussiste soltanto laddove  la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) è stata sostituita dalla TIA (Tariffa di igiene ambientale).

 

Se nel vostro Comune è ancora in vigore la TARSU vedrete recapitarvi solo un avviso di pagamento nel quale non compare l’IVA. Laddove invece è stata introdotta la TIA e vedeste recapitarvi una “fattura” nella quale è evidenziato l’importo dell’IVA potete chiederne il rimborso  in quanto non dovuta.

La TIA e’ un tributo e non puo’ essere gravato di Iva. Cassazione. Esigere i rimborsi

da Aduc

La Tia1 è un tributo e non è soggetto ad Iva. Non rileva la qualificazione patrimoniale della Tia2, poiché si tratta di due prelievi formalmente distinti. Così la Corte di Cassazione, con sentenza 3756 depositata il 9/3/2012 sull’applicazione dell’Iva sulla tariffa rifiuti in relazione all’articolo 49, del decreto legislativo 22/97 (Tia1).
La sentenza va contro la prassi amministrativa del dipartimento delle Politiche fiscali, che con la circolare 3/2010 aveva ravvisato continuità tra Tia1 e Tia2 (articolo 238, dl 152/06) sì che la Tia1 sarebbe un’entrata patrimoniale, e quindi soggetta ad Iva.
In virtu’ di questo i gestori del servizio rifiuti avevano addebitato l’imposta agli utenti.
La sentenza 238/09 della Corte Costituzionale, pero’, aveva invece dichiarato la natura tributaria della Tia1, ravvisando continuità tra Tariffa e Tarsu, Ma la medesima pronuncia della Corte precisava, in mancanza
dello specifico regolamento attuativo, di non poter prendere posizione sulla Tia2.
La sentenza consenti’ l’avvio di rimborsi da parte degli utenti.
In seguito, con l’articolo 14, comma 33 del Dl 78/2010, si è stabilito che la tariffa è un’entrata patrimoniale e dunque soggetta a Iva, ma questo (per un errore del legislatore?) per la Tia2 e non per la Tia1. E’ quindi intervenuto il dipartimento delle Politiche fiscali che, con la circolare 3/2010, diceva che la Tia2 può essere applicata sulla base dei criteri stabiliti nel Dpr 158/99 su cui si fonda la Tia1. Per cui Tia1 e Tia2 sono entrambe considerate entrate patrimoniali, e quindi soggette ad Iva.
Per la sentenza di ieri della Cassazione le conclusioni delle Finanze “sono frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile”: non si vede come la successione logico-giuridica di due entrate possa generare in automatico l’identità della loro natura.
La sentenza ha pertanto rilevato che la Tia1 e’ un’entrata tributaria.
Per questo i rimborsi possono essere chiesti al proprio gestore del servizio rifiuti tramite raccomandata A/R di messa in mora.