Auto usate, boom di acquisti targato crisi: +70% in due anni. Ma la truffa è dietro l’angolo: «Far valere la garanzia di conformità»

da Adico

P.G., socio Adico, compra una Mercedes a meno di 25.000 euro per poi pagarne 11.000 di riparazioni: scopre che era un taxi. Garofolini: «Da noi le informazioni sui vostri diritti» Chi sceglie di acquistare un’auto usata, invece di una nuova, lo fa per risparmiare. E oggi sono sempre di più le persone che lo fanno: secondo Adico la crescita dal 2010 a oggi è di oltre il 70%. Ma se il veicolo dopo pochi giorni comincia a mostrare magagne accuratamente nascoste dal venditore – privato o concessionaria che sia – ecco che iniziano i problemi. E le spese. Ma c’è uno strumento per difendersi da queste brutte sorprese, e si chiama garanzia di conformità del bene.

Peccato non lo sapesse P.G., mestrino di 47 anni, che lo scorso anno ha acquistato una Mercedes classe E usata da un concessionario. Un vero affare stando al prezzo (circa 25.000 euro per una vettura con e alle lodi intessute dal venditore. Ma che si è rivelata quanto meno una fregatura, visto che pochi mesi dopo l’auto ha iniziato ad avere molti problemi e l’acquirente si è trovato davanti alla necessità di sborsare oltre 10.000 euro per le riparazioni, scoprendo solo in quel momento, e dopo diverse perizie, che la macchina era stata usata niente meno che come taxi. E che aveva all’attivo oltre 250mila chilometri.

P.G. si è rivolto all’ufficio legale di Adico Associazione Difesa Consumatori per sapere se poteva in qualche modo rivalersi su chi gli ha venduto l’autovettura, e qui ha scoperto che esistono precise condizioni di garanzia, e quindi diritti, anche quando si compra un’auto usata. E siccome prevenire è sempre meglio che curare, l’invito di Adico è uno solo: «Conoscere i propri diritti è essenziale per non incappare in brutte sorprese, quindi consigliamo ai cittadini di informarsi bene prima di acquistare un’auto usata – spiega il presidente Carlo Garofolini – in questo periodo di crisi il numero di persone che scelgono un’auto usata è in costante crescita e Adico mette a disposizione i propri esperti per dare consulenze sia prima che dopo la compravendita, nel caso in cui la vettura avesse dei problemi e si dovesse procedere con un reclamo o addirittura con la rescissione del contratto». Quella che il consumatore deve saper far valere è la garanzia di conformità del bene rispetto al contratto: il venditore deve garantire che l’auto (o altro bene usato) che sta per vendere è conforme alla descrizione che ne ha fatto nel contratto – e ancora prima nella fase di pubblicizzazione, illustrazione del prodotto e di trattativa, verbale o scritta che sia – in particolare senza vizi materiali e giuridici e che possiede le qualità essenziali della categoria dell’auto acquistata o quelle promesse dal venditore (sia che esso sia privato sia che sia un rivenditore commerciale). Tale garanzia è poi irrinunciabile, ai sensi del codice del consumo, e quindi eventuali clausole che la limitassero, se non sono state oggetto di specifica trattativa individuale, potrebbero essere sottoposte al vaglio di un giudice e quindi dichiarabili vessatorie.

Ma come si fa ad avvalersi della garanzia di conformità? Innanzitutto, si deve pretendere dal venditore la consegna di un certificato di conformità del veicolo, che non deve mai avere durata inferiore a 12 mesi e di norma ha una durata di 24 mesi, nel quale si mette nero su bianco il diritto dell’acquirente di avvalersi del diritto di rescindere il contratto in caso di non conformità del veicolo, con richiamo alle sue caratteristiche e ai documenti forniti in merito. Se si riscontrano difetti di conformità nell’auto acquistata, il consumatore li deve denunciare a chi gli ha venduto il veicolo (il soggetto con cui ha concluso il contratto), quindi al concessionario o al privato, entro 60 giorni dal momento in cui vengono scoperti. In questi casi l’onere della prova è del venditore: spetta cioè a lui provare che il difetto o danno non è tale o che è dovuto all’uso dell’auto da parte dell’acquirente. E ai fini della garanzia valgono anche le informazioni date in fase di illustrazione del prodotto e trattativa. In particolare, se il consumatore dichiara al venditore di cercare una particolare caratteristica nell’auto e il venditore gli garantisce che il veicolo la possiede, nel caso in cui questo non risultasse veritiero il consumatore ha il diritto di rescindere dal contratto. Ma c’è di più: anche quello che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi sulle caratteristiche del veicolo fa parte del contratto. Questo al netto del diritto-dovere di chi vende l’auto usata di rendere noti all’acquirente i vizi in essere e quelli potenziali del veicolo, in modo che il consumatore sia informato e preparato in merito a possibili nuove spese che potrebbe dover sostenere. In particolare chi vende deve fornire tutte le informazioni e se possibile documentazione sugli equipaggiamenti, il loro valore, il chilometraggio effettivo percorsi, le scadenze di manutenzione e revisione con l’indicazione elle parti, eventuali interventi importanti effettuati sul veicolo, il numero effettivo dei proprietari precedenti, l’origine del veicolo (ad esempio se è stato utilizzato per noleggio o come taxi, se era un’auto aziendale ecc.). Naturalmente deve essere fornito il libretto d’uso e manutenzione del veicolo e il libretto dei tagliandi, in originale o in fotocopia. Ma quali sono i casi più comuni di non conformità del veicolo? Da una parte ci sono le irregolarità documentali (mancata consegna di documenti, revisione scaduta, tagliando non effettuato), le modifiche effettuate alle componenti elettriche o meccaniche del veicolo e non dichiarate, livello di usura di parti meccaniche superiore a quanto dichiarato (ad esempio il venditore rassicura sull’ottima tenuta dei freni e invece poco dopo l’acquisto si rende necessaria la sostituzione delle pasticche o dei dischi), cambio delle marce difficoltoso, tappezzeria o carrozzeria in cattivo stato in aree non immediatamente visibili. «Va da sé che quando si ha a che fare con un venditore professionale si deve prestare ancora maggior attenzione – conclude il presidente di Adico Garofolini – perché spesso vengono utilizzati metodi subdoli per chiudere l’affare a proprio vantaggio: bisogna quindi prestare la massima attenzione a ciò che si firma, anzi sempre meglio farsi dare prima copia di tutto, farselo spiegare nei dettagli dal venditore e da una terza persona e ricordandogli che ogni clausola firmata può essere sottoposta al vaglio del giudice se il consumatore prova che non è stata oggetto di specifica trattativa individuale».