Intestazione temporanea dei veicoli: obblighi e sanzioni

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“Patente e libretto!”: oltre alle temutissime contestazioni di irregolarità alla guida, da lunedì 3 novembre l’obbligo di esibizione dei documenti a richiesta dell’Autorità sarà gravato da un nuovo onere per quanti dispongono di un veicolo altrui per oltre trenta giorni.

La Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti, infatti, in attuazione della Circolare prot. N. 15513 del 10 luglio 2014 (http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19250), renderà operative le procedure di verifica sull’aggiornamento della carta di circolazione, che, secondo l’indirizzo normativo introdotto dal nuovo Codice della Strada, dovrà recare l’ intestazione temporanea dei veicoli.

Saranno esclusi dall’adempimento, – funzionale ad individuare le intestazioni fittizie e gli effettivi responsabili di infrazioni stradali -, i familiari conviventi e residenti al medesimo indirizzo, gli iscritti all’Albo dei Trasportatori, gli autisti di  taxi, noleggi con conducente e di autobus.

Per le vetture aziendali in comodato gratuito, la Ditta comodante dovrà soltanto comunicare alla Motorizzazione il nominativo dell’utilizzatore, mentre per il prestito occasionale tra familiari o amici, l’assenza di un documento comprovante la disponibilità e la mancata efficacia retroattiva dell’obbligo dovrebbero esentare dal rischio di sanzioni il malcapitato alla guida.

Ad elencare i destinatari del provvedimento è stato il Direttore Generale della Motorizzazione Maurizio Vitelli, individuati ne “le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria”.

Per questi soggetti, sarà necessario registrare il cambio di intestazione presso gli sportelli del Dipartimento dei Trasporti, pena la multa di € 705,00 ed il ritiro della carta di circolazione.

Fonte: il Fatto Quotidiano

31 ottobre 2014

Petula Brafa