Ascensori e spese

ascensoreda Aduc- di Primo Mastrantoni

Ormai e’ diventato un tormentone in tutte le riunioni condominiali dove si esprime l’italica volonta’ al litigio.

Chi deve pagare le spese ordinarie e straordinarie dell’ascensore?

Come e’ ripartita la quota?

I condomini del piano terra contribuiscono?

Proviamo a far luce.
Le spese di ordinaria manutenzione, comprensiva di riparazioni, e’ ripartita tra tutti i condomini, secondo il criterio di ripartizione delle spese definiti dagli articoli 1123 e 1124 del Codice Civile, e cioe’ il 50% in ragione dei millesimi di proprieta’ degli appartamenti e il 50% in proporzione all’altezza del piano, considerato che, chi abita ai piani piu’ alti, fara’ un uso maggiore dell’ascensore. Le spese straordinarie devono, invece, essere ripartite, proporzionalmente ai millesimi, tra tutti i condomini proprietari dell’immobile.