Assegni familiari in scadenza: domande entro il 30 giugno

di Paolo Liverani

fonte:quotidiano.net

ANF non è l’acronimo di una associazione ma significa assegno ai nuclei familiari. Più comunemente chiamato assegno familiare. Anche se per l’Inps, che lo eroga, il vero assegno familiare viene attribuito ad alcune categorie di lavoratori e pensionati che non possono godere dell’Anf: i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). Gli importi mensili per coltivatori diretti, coloni e mezzadri è di 8,18 euro per ogni figlio ed equiparato, fratelli, sorelle e nipoti conviventi. Per i pensionati l’assegno è di 10,21 euro per ogni persona a carico.

IL 30 GIUGNO scade il termine per presentare la domanda per l’Anf. I lavoratori dipendenti devonono inoltrarla al datore di lavoro. Oppure va all’Inps, se il richiedente è addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, o è beneficiario di altre prestazioni previdenziali Inps. In questi giorni è stata pubblicata la tabella che incrocia scaglioni di reddito, numero dei componenti della famiglia e relativo assegno mensile. La tabella è integralmente visibile e consultabile sul nostro sito: www.quotidiano. net.

L’Anf, che copre un periodo temporale che va dal primo luglio al 30 giugno dell’anno successivo, viene rivalutato in base all’inflazione. Quest’anno gli importi sono stati alzati del 2,7%. L’assegno per il nucleo familiare, come recita il regolamento dell’Inps, è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che abbiano un reddito complessivo sotto le fasce stabilite ogni anno per legge. La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

IL REDDITO considerato ai fini della concessione e dell’importo dell’assegno è costituito dalla somma dei redditi del richiedente e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo nell’anno solare precedente il primo luglio dell’anno per il quale viene richiesto l’ assegno e vale per la corresponsione fino al 30 giugno dell’anno successivo. I redditi da considerare sono quelli superiori a 1.032 euro lordi annui assoggettabili all’Irpef o di qualsiasi natura, compresi gli interessi dei conti correnti bancari e postali, e gli interessi dei titoli di Stato. Il reddito familiare deve essere composto per almeno il 70% da proventi da lavoro subordinato.

NELL’IMMAGINARIO comune le soglie di reddito per il diritto all’assegno sono considerate piuttosto basse. Ma in realtà il diritto alla prestazione esiste anche nel caso di redditi alti, pur in presenza di un consistente numero di componenti del nucleo familiare. L’assegno, seppure modesto, è previsto infatti fino alla somma di 105.537,35 euro lordi l’anno, per famiglie con almeno sette componenti. Sono molti i casi di lavoratori che non fanno richiesta dell’assegno pensando di non averne diritto. E la legge prevede anche la possibilità di avere gli arretrati. La prescrizione scade dopo 5 anni. La richiesta di eventuali arretrati va fatta al datore di lavoro o all’Inps.