Il Fondo di Prevenzione Usura per aiutare le famiglie in sovraindebitamento

di Umberto Buzzoni

Cresce il rischio di sovraindebitamento per le famiglie italiane che non sono più in grado di coprire con le loro entrate mensili tutte le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare (vitto, fitto, rata del mutuo, bollette, spese sanitarie, etc.) e di conseguenza cresce anche il pericolo di rivolgersi ad usurai. Per far fronte ad una situazione di sovraindebitamento si può richiedere l’accesso al Fondo di Prevenzione Usura.

Nel 1997 è stato istituito presso il Ministero del Tesoro, oggi Ministero dell’Economia e Finanze, il “Fondo per la prevenzione del fenomeno usura” che per il 70% eroga contributi a favore di fondi speciali chiamati “Confidi” e per il 30% a favore delle fondazioni ed associazioni iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero del Tesoro. Queste entità possono prestare garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari per favorire l’erogazione di finanziamenti a persone che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà d’accesso al credito. La Prefettura tiene l’elenco provinciale dei Confidi, Fondazioni e Associazioni a cui ci si può rivolgere.

I criteri per accedere al fondo definiti dal Ministero del Tesoro:
– effettivo stato di bisogno del richiedente e serietà della ragione dell’indebitamento;
– capacità di rimborso del finanziamento concesso in base al reddito o alla situazione patrimoniale
– entità dell’importo complessivo debitorio a carico del richiedente che deve rientrare entro i limiti di garanzia (Euro 25.800 circa)

Dopo aver presentato la domanda verrà valutata l’intera situazione debitoria e reddituale dei richiedenti a rischio d’usura. Una commissione presieduta da un Presidente e da una serie di esperti delibera la concessione o la mancata concessione della garanzia utile per l’attivazione del finanziamento.

Pietro Giordano, Presidente nazionale dell’Adiconsum, ha dichiarato che in 17 anni di operatività del Fondo di prevenzione usura sono state acquisite 3.100 richieste, di cui quasi mille e duecento sono state poi avviate in istruttoria bancaria per la concessione di prestiti garantiti per oltre 15 milioni di euro complessivi.

Mutuo con Interessi Usurari: Come recuperare gli Interessi “Illegali” e non pagare i futuri

di Umberto Buzzoni

Quando le banche e gli istituti di credito concedono un finanziamento applicano diversi tipi di tasso d’interesse ed è possibile capire se il tasso applicato supera il tasso soglia dell’usura previsto dalla legge. Nel caso di un contratto di mutuo si può verificare se il tasso soglia dell’usura sia stato superato semplicemente sommando il tasso d’interesse, le altre spese e l’interesse di mora.

La legge anti-usura n. 108/1996 già vietava il superamento del limite secondo quanto rilevato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e dalla Banca d’Italia e nel 2013 la Corte di Cassazione (sent. n. 305) ha ribadito che nel calcolo devono essere prese in considerazione anche tutte le spese e le voci di costo relative all’erogazione di una somma di denaro in prestito, compresi gli interessi di mora.

Per esempio nel caso in cui il tasso comprensivo di mora supera la soglia dell’usura e si ha pagato un totale di 300 mila euro di cui 180 mila a titolo di capitale per i restanti 120 mila a titolo di interessi si può richiedere il rimborso e pagare da quel momento in poi le rate solo di capitale e senza alcun interesse come definito dall’art. 1815, secondo comma del C.C. “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Le sentenze prevalentemente hanno negato la possibilità di sommare i tassi degli interessi corrispettivi con quelli dei moratori anche se vi è stato un risvolto positivo nel caso in cui siano i tassi di interesse moratori ad essere usurari poichè in quel caso la banca è tenuta a restituire tutti gli interessi.

Il 22 maggio scorso il Tribunale di Milano ha ribadito che la tesi della sommatoria tra i due tassi non è fondata ed il 4 giugno 2014 un’ordinanza del Tribunale di Napoli ha stabilito che se nel contratto di mutuo è presente la «clausola di salvaguardia» non si può configurare l’usura perchè vi è la sostituzione automatica del tasso moratorio eventualmente usurario con la soglia d’usura. Il 13 maggio 2014 un’ordinanza del Tribunale di Padova ha stabilito che in caso di usurarietà dei soli interessi di mora vanno restituiti tutti gli interessi sia moratori che corrispettivi anche qualora questi ultimi siano inferiori alla soglia d’usura.