Nel caso in cui l’amministratore non paghi i fornitori del condominio, i condomini corrono due rischi. Non c’è solo il pignoramento dei beni personali. Infatti coloro che non hanno ancora pagato gli oneri di amministrazione ordinaria o straordinaria possono essere tenuti a versarli sul conto corrente del creditore che ha promosso l’azione legale per ottenere la somma spettante.Si chiama “Pignoramento presso terzi delle quote condominiali”. La riforma del 2012 ha imposto ai creditori di agire prima nei confronti dei condomini morosi ma la Corte ha stabilito che il pignoramento delle quote condominiali è possibile anche contro tutti gli altri. Il condominio ha funzioni simili alle società di persone, e non ha personalità giuridica. (Il creditore infatti può perseguire anche i partecipanti al gruppo pignorando i loro beni personali). Il condominio non è un ente separato dai singoli condomini e i debiti del primo sono dei singoli proprietari. Spesso, poiché il pignoramento può essere eseguito solo nei limiti dei millesimi di ciascun proprietario, il creditore deve avviare l’esecuzione contro tutti i proprietari se vuole recuperare l’intero denaro. Il condomino riceve un atto di “pignoramento presso terzi” . A quel punto, la legge gli impone di informare il creditore dell’importo totale del suo debito, sia per le quote non ancora versate che per quelle future a versare. Poi, con un provvedimento specifico, il giudice condannerà il condomino a bonificare tali somme non più all’amministratore, ma al creditore procedente. Senza l’approvazione dell’assemblea del consuntivo e dello stato di ripartizione, il pignoramento presso terzi non può essere utilizzato. In effetti, è da questo momento che nasce un debito del singolo condomino nei confronti del condominio. La Cassazione ha affermato che è necessario un rapporto reale e obbligatorio tra il condominio e il singolo condomino per pagare i contributi condominiali perché l’espropriazione dei crediti del condominio verso i singoli sia legittima.
Direttore Umberto Buzzoni
Avv. Anna Maria Calvano