Condominio
Rumori in condominio e sanzioni penali: siamo al ridicolo
da Aduc – di Alessandro Gallucci
Abbiamo gia’ parlato dei rumori in condominio o meglio delle conseguenze penali della attivita’ rumorose svolte da uno dei condomini nel proprio appartamento. La norma di riferimento e’ l’art. 659 c.p., che recita: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorita’”. Si tratta di un reato di pericolo presunto. Insomma non si punisce perche’ c’e’ stato un danno ma perche’ potrebbe esserci pericolo del danno medesimo. Noi non siamo d’accordo con questa impostazione parafascista del diritto penale. Quando affrontammo quest’argomento ponemmo un esempio per spiegare l’assurdo di una norma che punisce un reato senza vittime a meno che non si voglia considerare la tranquillita’ pubblica una vittima. Ecco l’esempio E’ il giorno di ferragosto, la citta’ e’ vuota, nei palazzi restano poche, pochissime persone, alle volte anche un solo nucleo familiare. Le strade sono deserte, non c’e’ nessuno che passa, i parcheggi solitamente stracolmi sono completamente vuoti. Non c’e’ proprio nessuno. Tizio, amante della musica metal, approfittando dell’assenza dei suoi genitori e del palazzo vuoto, alle 15, quando tutti sono a mare, accende lo stereo a tutto volume e ascolta il suo gruppo preferito. Sfortuna vuole che proprio in quel momento passa vicino la sua casa una pattuglia che rileva l’infrazione e segnala il fatto alla procura della repubblica. Tizio, ragazzo di 20 anni, una persona pacifica, senza aver fatto del male a nessuno, senza aver effettivamente disturbato qualcuno, rischia una condanna per disturbo del riposo delle persone. E’ ancora necessario nel nostro codice penale un articolo del genere? Dura lex sed lex dicevano i romani. La fantasia dell’interprete, però, supera la realta’. Accade cosi’ che la citta’ sgombra del 15 di agosto risulti maggiormente tutelata rispetto ad un gruppo di condomini vessati dai rumori del vicino. No, non e’ una fandonia. Tenete a mente la n. 25225 resa dalla Cassazione penale lo scorso 25 giugno. Che cosa dice la Suprema Corte in questa sentenza? Esattamente, nel testo del provvedimento si legge che l’art. 659 c.p. “persegue finalita’ di preservare la quiete e la tranquillita’ pubblica ed i correlati diritti delle persone all’occupazione ed al riposo; e la giurisprudenza di legittimita’ e’ orientata nel senso di ritenere che elemento essenziale di detta contravvenzione sia l’idoneita’ del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone”. Nel caso di specie, dicono da piazza Cavour, ciò non s’e’ verificato in quanto dal processo e’ emerso “gli unici soggetti danneggiati dai rumori causati dai ricorrenti sono stati i cinque condomini occupanti la palazzina e che questi rumori sono rimasti circoscritti all’interno dello stabile, senza essersi mai propagati all’esterno”. Ai malcapitati resta la tutela civile. Come dovrebbe essere anche nel caso del disturbo della pubblica quiete. Morale della favola: se qualcuno ben individuabile e’ danneggiato, l’imputato e’ assolto; qualora, invece, ad essere danneggiati fosse un numero di persone indeterminabile anche se non identificabile, l’imputato sarebbe condannabile. Ma che razza di diritto penale e’ questo? Per quanto tempo vogliamo continuare a farci del male? Per chi volesse approfondire tutti gli aspetti inerenti la tutela civile, penale e amministrativa ed imparare a difendersi con consapevolezza dai rumori in condominio, suggerisco questo ebook di recemte pubblicazione: http://www.condominioweb.com/ebook/ebook_rumori_in_condominio.php
Conto corrente di condominio, quando conviene.
da Help Consumatori – Supermoney.eu
Per gestire al meglio le spese condominiale e garantire a ogni condomino la massima trasparenza su entrate e uscite può essere molto utile l’apertura di un conto corrente condominiale: si tratta di un prodotto messo a disposizione da banche e poste e pensato appositamente per la gestione delle spese di condominio.
L’amministratore di condominio può incaricarsi di aprire questo conto corrente, che può essere gestito da lui in prima persona o da un delegato scelto tra i condomini. Nel caso in cui cambi l’amministratore il conto corrente non deve essere estinto: sarà sufficiente effettuare un passaggio di consegne tra vecchio e nuovo gestore.
Il conto corrente di condominio offre costi proporzionali al numero di abitazioni amministrate nel condominio e permette una gestione agevolata delle spese. Inoltre, attraverso un conto dedicato al condominio è possibile ottenere condizioni vantaggiose nel caso di fidi, prestiti e mutui, necessari a sostenere eventuali opere di ristrutturazione o manutenzione. Molte banche propongono, ai titolari di un conto condominiale, tassi agevolati sui prestiti o soluzioni di pagamento personalizzate.
La scelta del conto corrente giusto è di grande importanza per una gestione semplice e trasparente delle finanze dei condomini. Per avere una panoramica sui migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato si può fare riferimento al servizio di confronto conti di SuperMoney, che permette di valutare l’offerta delle più importanti banche online e tradizionali, come ING Direct, Fineco, CheBanca!, Unicredit e molte altre.
Liti di condominio, dal 20 marzo si cambia
Oltre un quinto delle cause civili pendenti in Italia riguardano liti di condominio: dai troppi rumori agli odori molesti, i motivi per litigare non mancano mai. Sono i dati 2011 di Cescond, il Centro Studi Nazionale di diritto condominiale e immobiliare che ricorda che dal 20 marzo entra in vigore l’obbligo di mediazione anche in questo tipo di controversie: prima di andare in Tribunale, sarà obbligatorio effettuare un tentativo di conciliazione davanti a un esperto abilitato.
“Le vie legali non sempre risolvono i problemi, anzi: se la gente valutasse bene tempi, costi e possibilità di successo, difficilmente deciderebbe di imbarcarsi in un procedimento giudiziale – afferma Rocco Guerriero, presidente del Cescond – L’obbligatorietà della mediazione è una novità importante alla quale siamo favorevoli, ma non bisogna dimenticare che da anni esiste un altro rimedio stragiudiziale che consente di risolvere le questioni in tempi ancora più brevi, con costi certi e senza ricorrere a un giudice: l’arbitrato”.
L’obiettivo del Cescond è quello di prevenire le liti con consulenze e seminari gratuiti organizzati in tutta Italia per diffondere i principi di base del diritto condominiale a proprietari e inquilini. L’associazione, unica in Italia e presente sul territorio con 180 sedi, ha anche istituito una camera arbitrale per le liti di condominio e locazione. In materia condominiale, l’arbitrato può sostituire e integrare la mediazione.
“Nel caso in cui le parti non giungano a un accordo nella fase di mediazione, si rischia che dopo mesi passati a tentare la pace si debba ricominciare dalla strada tradizionale del tribunale – spiega Guerriero – Con l’arbitrato invece si può saltare la mediazione e si arriva subito a una soluzione”.
L’arbitrato è un procedimento disciplinato dal Codice di Procedura Civile, alternativo alla giustizia ordinaria, al termine del quale un soggetto non togato incaricato dai litiganti decide la controversia con l’emanazione di un lodo equiparato ad una sentenza. I vantaggi? La rapidità (i tempi vanno da un minimo di 60 ad un massimo di 240 giorni), costi ridotti e concordati fin dall’inizio del procedimento, specializzazione degli arbitri, che vengono scelti dalle parti tra esperti del settore, e la riservatezza.
Liti condominiali e risarcimenti Rc auto, dal 20 marzo sarà obbligatoria la mediazione
Dal 20 marzo 2011, in Italia per le liti civili e commerciali è diventato obbligatorio ricorrere alla mediazione. Il provvedimento è stato introdotto per avvicinare la legislazione italiana a quella degli altri Paesi europei nella diffusione delle ADR, strumenti di giustizia alternativa.
Dall’obbligo di conciliazione erano rimasti fuori le liti di condominio e i risarcimenti danni da incidenti stradali. Per questi due tipi di controversie si è aspettato un anno di più, ma dal prossimo 20 marzo diventa obbligatoria, anche in questi casi, la mediazione. Si stima che i Tribunali italiani siano sommersi da oltre 300.000 liti legate all’Rc-auto e 20.000 cause relative a questioni condominiali.
Secondo i dati del Ministero della Giustizia, dal marzo scorso sono state depositate circa 61.000 richieste di mediazione obbligatoria e due terzi hanno già concluso il proprio iter. Tuttavia i giudizi su questo primo anno di attività della mediazione sono abbastanza discordanti. Lo ricorda il Centro di ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti di Trento sottolineando che l’Associazione ha ricevuuto pochissime richieste di informazioni da parte dei consumatori relative al nuovo istituto conciliativo.
In Trentino gli organismi di conciliazione registrati presso il Ministero della Giustizia sono ben 10: Resolutia Gestione delle controversie, Servizio di conciliazione della CCIAA di Trento, Pronticonciliare Srl, Società Dolomiti Conciliazioni SRL, Legal Concilia Società Cooperativa S.r.l., Società M&C Concilium srl, Alpi Concilia Srl, Società Dialogos S.r.l., Organismo di Mediazione Forense del Foro di Rovereto, Legal Concilia Società Cooperativa S.r.l.
Ma il CRTCU, assieme ad altre associazioni dei consumatori, ha stipulato un protocollo di intesa con la Camera di Commercio I.A.A. di Trento che vanta una lunga esperienza in materia di conciliazione volontaria. ll servizio di conciliazione, infatti, offre la possibilità, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale, di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti (cittadini/consumatori, imprese, professionisti ecc.) che attivano la procedura di mediazione.
Nel corso del 2011 il CRTCU ha trattato circa un centinaio di casi in materia di Rc Auto e problemi condominiali; per qualsiasi informazione o per conoscere le modalità per presentare domanda di mediazione presso la CCIAA, ci si può rivolgere allo sportello di via Petrarca a Trento o presso lo Sportello Mobile del consumatore (info presso il CRTCU o sul sito www.centroconsumatori.tn.it ).




