Anti trust
Societa’ recupero credito. Antitrust sanziona pratiche commerciali scorrette
Nuovo intervento dell’Antitrust a tutela dei consumatori bersagliati da atti di citazione per crediti presumibilmente prescritti o inesistenti. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 30 maggio 2013, ha infatti sanzionato con una multa di 50mila euro l’impresa individuale Consuelo Paravati che, secondo quanto ricostruito dagli uffici, ha inoltrato a molti consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.
Salgono così a tre i provvedimenti deliberati dall’Antitrust negli ultimi sei mesi per contrastare una pratica considerata aggressiva dal codice del Consumo, perché basata sulla minaccia di promuovere un’azione legale manifestamente temeraria o infondata.
Dall’istruttoria conclusa nei confronti dell’impresa Paravati risulta l’invio sistematico di atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace territorialmente incompetenti, riguardanti consumatori dislocati su tutto il territorio nazionale e, in particolare, in Sicilia. Agli atti di citazione inviati ai consumatori non seguiva inoltre alcuna iscrizione della causa a ruolo: la data indicata come “prima udienza”, utilizzata per fare pressione psicologica sui consumatori, risultava quindi inesistente. Inviando gli atti di citazione l’impresa puntava a ottenere che i consumatori, senza verificare la fondatezza della posizione debitoria, provvedessero rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. La pratica è durata almeno dall’aprile 2012 all’aprile 2013. L’Autorità ha imposto all’impresa la pubblicazione di un estratto del provvedimento sanzionatorio su due quotidiani.
Assicurazioni, Antitrust indaga su 8 compagnie
L’occhio dell’Antitrust è finito sui comportamenti di 8 compagnie assicurative (Unipol Gruppo Finanziario, Fondiaria-SAI, Assicurazioni Generali, Allianz, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione, Axa Assicurazioni, Groupama Assicurazioni). Il sospetto è che i gruppi abbiano posto in essere intese verticali finalizzate a ostacolare l’esercizio del plurimandato da parte degli agenti assicurativi, e idonee a restringere la concorrenza.
L’istruttoria, avviata ieri e che dovrà concludersi entro giugno 2014, dovrà verificare se le clausole contenute nei contratti di agenzia e relativi allegati delle compagnie parti del presente procedimento, potrebbero costituire obblighi di non concorrenza, diretti o indiretti, potenzialmente idonei ad imporre di fatto agli agenti di non vendere prodotti assicurativi in concorrenza con quelli oggetto del contratto di agenzia.
Si tratta delle disposizioni che richiamano l’esclusiva e richiedono l’informativa agli agenti sulla assunzione di altri mandati, le clausole connesse all’uso di beni mobili e immobili, nonché le disposizioni sul calcolo delle provvigioni connesse alla conservazione del portafoglio clienti e più in generale il richiamo al rischio di revoca.
Secondo l’Autorità, le disposizioni contenute nei rapporti contrattuali tra le otto imprese e le rispettive reti agenziali potrebbero determinare restrizioni verticali alla concorrenza, ostacolando o addirittura impedendo la diffusione di reti di agenzie in plurimandato: verrebbe così evitato il rischio di un effettivo confronto competitivo tra le compagnie nei mercati assicurativi danni, tra i quali in particolare il mercato RC Auto. Le possibili restrizioni verticali dei contratti di agenzia potrebbero inoltre agevolare comportamenti collusivi tra le imprese di assicurazioni interessate dal procedimento.
Prodotti dimagranti, Antitrust condivide segnalazioni del Codici
Il Codici ha inviato una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha ad oggetto alcuni messaggi relativi a prodotti dimagranti. “L’Autorità ha accolto pienamente le contestazioni dell’Associazione” ha fatto sapere il Codici spiegando che “l’Antitrust ha riconosciuto che le informazioni fornite ai consumatori sono ingannevoli già in ragione delle caratteristiche quantitative e temporali del dimagrimento prospettato per ogni singolo prodotto dimagrante”.
Secondo l’Autorità, i risultati promessi appaiono privi di fondamento scientifico, in quanto non sembra possibile che i prodotti possano consentire a qualsiasi soggetto in sovrappeso di conseguire una perdita di peso di entità elevatissima (ad es. 1 kg) in tempi brevissimi (ad es. 7 giorni). “La scorrettezza sussiste anche in merito ad affermazioni del tipo: “senza rinunce”, “senza dieta, né privazioni”, “dimagrire mangiando”. È noto, infatti, che non esiste alcun prodotto che permetta di perdere peso senza seguire un regime alimentare controllato o senza svolgere attività fisica” ha aggiunto l’Autorità.
“Siamo molto soddisfatti di tali risultati, perché le pubblicità ingannevoli erano oramai all’ordine del giorno. I consumatori hanno il diritto di essere correttamente informati sui prodotti che acquistano, senza essere presi in giro con promesse miracolose che in realtà sono impossibili da realizzare” ha concluso Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale del Codici.
Marketing selvaggio, dal Garante Privacy multe per 800.000 euro
Il marketing selvaggio costa 800.000 euro a due grandi società di servizi informatici, specializzate nel settore delle banche dati, e ad un operatore di Tlc. A decidere le sanzioni è stato il Garante della privacy dopo che tali aziende hanno violato provvedimenti prescrittivi già adottati nel loro confronti nel 2008. A sollecitare questa ulteriore azione di contrasto al telemarketing selvaggio e alle offerte promozionali indesiderate sono state le numerose proteste pervenute all’Autorità.
Nel corso di un’ispezione svolta dal Garante è emerso che, nonostante le prescrizioni imposte a suo tempo, le due imprese specializzate nella creazione di banche dati, avevano realizzato e venduto archivi elettronici con i dati (numeri telefonici, e-mail, indirizzi…) di decine di milioni di persone, sfruttando in particolare le informazioni contenute, ad esempio, negli elenchi telefonici distribuiti prima del 2005 e nelle liste elettorali. Tali dati erano stati raccolti e utilizzati illecitamente, senza aver informato gli interessati e senza che questi avessero fornito uno specifico consenso ad attività di marketing o alla cessione delle loro informazioni personali ad altre società. Le due società dovranno pagare, rispettivamente, una multa di 100.000 euro e una di 400.000 euro.
Per quanto riguarda l’operatore telefonico, dagli accertamenti è emerso che nonostante fosse a conoscenza dell’origine irregolare dei dati, li aveva comunque acquistati e utilizzati per contattare gli utenti e promuovere i propri prodotti e servizi tramite call center. Per tale attività, contraria alle prescrizioni del Garante su banche dati e marketing telefonico, dovrà pagare 300.000 euro.
Il Garante annuncia che presto saranno adottate ulteriori ordinanze ingiunzione nei confronti di altre società, sottoposte a ispezioni, che hanno disatteso i provvedimenti del Garante, in particolare quelli relativi al telemarketing e all’utilizzo delle banche dati.
L’Antitrust sanziona Rigoni Asiago per i suoi succhi di frutta
Non è la prima volta che l’Autorità sanziona importanti aziende leader nella produzione di succhi di frutta e marmellate per informazioni e pubblicità ingannevoli, basti pensare alla multa inflitta a Hero e Zuegg l’estate scorsa.
Ora, ad essere finita nel mirino dell’Antitrust, è la nota azienda vicentina Rigoni Asiago, leader nella produzione di succhi di frutta biologici, colpevole di aver utilizzato la dicitura “senza zuccheri aggiunti” per sponsorizzare i suoi succhi di frutta “Fiordifrutta”.
Un errore che è costato alla Rigoni una multa da 40 mila euro.
Dalle indagini condotte dall’Autorità, infatti, il claim sarebbe ingannevole e fuorviante per i consumatori in quanto, i prodotti Fiordifrutta contengono un significativo quantitativo di succo di mela concentrato, utilizzato per aumentare in modo considerevole il contenuto naturale degli zuccheri della frutta, portando il quantitativo di zuccheri presente in 100 grammi di prodotto ai valori indicati sull’etichetta, compresi tra il 34,3% e il 37,2% (per i tipi albicocca, fragola, ciliegia e pesca).
L’Antitrust ha sottolineato come l’utilizzo della frase “senza zuccheri aggiunti” debba essere utilizzato esclusivamente nel caso di prodotti privi di monosaccaridi, disaccaridi (ovvero gli zuccheri semplici) e ogni altro tipo di dolcificante aggiunto (anche il succo di mela concentrato, quindi).
Offerta Carrefour “Sottocosto”, multa dall’Antitrust
L’offerta promozionale “Sottocosto” di Carrefour, pubblicizzata attraverso volantini e inserti su quotidiani locali e nazionali, ha violato il Codice del Consumo e dall’Antitrust arriva una multa di 65.000 euro. A segnalare la scorrettezza dell’offerta è stato direttamente un consumatore che, ad aprile 2012, ha evidenziato la scorrettezza dell’offerta promozionale “Sottocosto” diffusa da Carrefour il mio Ipermercato, relativo a diversi prodotti, alimentari e non.
Dalla segnalazione emerge come l’iniziativa commerciale sia stata strutturata in modo tale da unire un’offerta di prodotti sottocosto insieme ad altre offerte promozionali. Il volantino reca in prima pagina la raffigurazione di tre diversi articoli con al di sopra la scritta, ben visibile, “valido dal 1° all’11 marzo” e subito dopo, in caratteri cubitali, la dicitura “Sottocosto”; a fondo pagina, si trova la scritta “e oltre 1000 prodotti in offerta”, mentre al disotto in corrispondenza di un asterisco, viene invece indicato, in caratteri molto ridotti e assolutamente illeggibili, che “i prodotti sottocosto sono validi dal 1 al 10 marzo”. Un’altra segnalazione ha riguardato le offerte pubblicitarie contenute nell’inserto anch’esso denominato Carrefour il mio Ipermercato, apparso sul quotidiano “Il Messaggero” in data 30 agosto 2012: In un punto vendita Carrefour Market di Roma il prezzo in sottocosto di alcuni prodotti era diverso da quello indicato nella pubblicità.
Teleselling scorretto e pubblicità ingannevole, Antitrust multa TeleTu e Vodafone
Dall’Antitrust arrivano due sanzioni importanti nel settore della telefonia: la prima riguarda il servizio di teleselling di TeleTu ed ammonta a 200.000 euro; la seconda riguarda la pubblicità ingannevole di Vodafone sull’offerta “iPad 2 Con Vodafone hai di più” ed ammonta a 60.000 euro. Molto grave il comportamento scorretto di alcuni operatori di TeleTu che, fingendosi operatori di altri gestori, contattavano al telefono l’utente e cercavano di contrattualizzarlo prospettandogli l’eventuale applicazione di sconti o adducendo la necessità di effettuare verifiche e lavori sulle linee telefoniche.
E’ quanto emerge da numerose segnalazioni effettuate da un operatore concorrente e da molti consumatori nel periodo ottobre 2010-gennaio 2012, anche attraverso la Direzione Contact Center dell’Antitrust. Secondo alcune segnalazioni, inoltre, gli operatori di Call Center di TeleTu avrebbero indotto i consumatori a prestare il loro consenso, informandoli che la semplice registrazione vocale non avrebbe avuto effetto vincolante e che avrebbero potuto decidere successivamente al ricevimento dei documenti contrattuali. Altri utenti hanno segnalato che TeleTu avrebbe attivato contratti telefonici con il consenso di soggetti non titolari della linea interessata.
Alcuni Call Center di TeleTu avrebbero anche omesso di indicare le reali caratteristiche e i costi delle offerte prospettate, tra cui costi di attivazione, limiti di fruibilità e oneri aggiuntivi, inducendo così i consumatori a sottoscrivere un contratto che non avrebbero altrimenti concluso.
E lo stesso comportamento scorretto sarebbe stato adottato anche nei confronti di consumatori già utenti TeleTu mediante la prospettazione e l’attivazione di piani tariffari diversi da quelli originariamente sottoscritti. Gli utenti hanno lamentato anche il successivo invio di fatture basate sui nuovi piani tariffari. In alcuni casi TeleTu avrebbe addirittura attivato nuovi contratti di utenza telefonica senza alcun preventivo contatto con l’utente, il quale avrebbe appreso dell’avvenuta migrazione a TeleTu, solo a seguito di contatto telefonico con l’operatore di originaria appartenenza. In particolare, TeleTu avrebbe attivato nuove utenze telefoniche
utilizzando false registrazioni vocali e/o contratti con firme disconosciute dagli utenti interessati.
Tutto questo è valso all’azienda una sanzione di 200.000 euro.
Più contenuta, invece, la multa inflitta a Vodafone (60.000 euro) per la pubblicità con cui è stata promossa la possibilità di acquistare un apparecchio “iPad2” al costo di 29 euro al mese. Il messaggio diffuso tramite stampa sul quotidiano Italia Oggi non indicava nessuno degli oneri e vincoli da sostenere per le diverse tipologie di abbonamento. Nella pagina http://www.ipad.vodafone.it/offerta.privati era riportata la sola indicazione riguardante la durata di trenta mesi del vincolo contrattuale. Senza alcuna precisazione circa i rilevanti oneri economici da sostenere in caso di recesso anticipato.
Tali omissioni, secondo l’Antitrust, sono state suscettibili di falsare in misura apprezzabile la valutazione del consumatore circa le reali condizioni economiche complessive e l’effettiva convenienza dell’offerta pubblicizzata associata all’acquisto di un iPad2, in ragione dell’esistenza di un vincolo contrattuale di durata molto ampia e di rilevanti oneri economici da sostenere per poter recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale.









