Anagrafe condominiale: ruolo dell’amministratore, dei condòmini e problematiche applicative

Anagrafe condominiale: ruolo dell’amministratore, dei condòmini e problematiche applicative
NEWS DI CONDOMINIO
L’anagrafe condominiale è uno di quei registri che l’amministratore del condominio è obbligato a tenere ed aggiornare. Quali i compiti, gli mutuoobblighi e le spese?
05 MARZO 2016 ORE 13:52
Avv. Alessandro GallucciAVV. ALESSANDRO GALLUCCI
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Anagrafe condominiale, nozione e obblighi

Anagrafe condominialeLa legge n. 220/2012 (la così detta riforma del condominio), tra le varie cose, ha modificato l’art. 1130 c.c. introducendo nel corpus legislativo un riferimento all’anagrafe condominiale.

La tenuta del registro spetta all’amministratore nominato dall’assemblea.

Il riferimento alla nomina assembleare non è causale: in quei condomini ove non v’è obbligo di nomina dell’amministratore, potrebbe essere presente il così detto amministratore di fatto (art. 1130, sesto comma, c.c.).
Si tratta di quel condomino che, nella realtà quotidiana, ha l’onere di sbrigare alcune faccende inerenti la gestione delle cose comuni, pur senza esserne stato investito formalmente.

Il n. 6 del suddetto articolo specifica che l’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza alle parti comuni dell’edificio.

La norma specifica altresì che ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili (art. 1130 n. 6 c.c.).

La norma si lascia leggere facilmente, anche se come vedremo non manca di sollevare alcuni dubbi. L’amministratore deve tenere un registro con tutti i dati relativi all’immobile ed alle persone che lo occupano, ad esempio: proprietario, usufruttuario, conduttore, ecc.

Quanto a quest’ultimo, che spesso resta ignoto al condominio, la riforma del condominio rappresenta sicuramente un grattacapo in più per chi ha dato in locazione in nero un’unità immobiliare ma anche per chi amministra un condominio; la legge, infatti, non prevede un’anagrafe pubblica dei contratti di locazione né conferisce all’amministratore specifici poteri d’indagine. Insomma rispetto alla locazione, il registro di anagrafe condominiale, lo vedremo nel dettaglio più avanti, rischia di essere un’arma spuntata.

L’anagrafe mutuodeve essere tenuta con la costante collaborazione del condòmino; la reticenza di quest’ultimo gli comporta solamente l’addebito dei costi per la ricerca delle informazioni indicate nella norma.

Il registro di anagrafe condominiale, solitamente, altro non è che un insieme di schede personali contenenti le informazioni previste dall’art. 1130 n. 6 c.c.
Rispetto a queste, che devono essere comunicate in ragione di uno specifico obbligo di legge, non vi è necessità per l’amministratore di ottenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Diversamente, ossia nel caso di presenza nella scheda di altre informazioni sensibili (es. numero di cellulare del condomino non presente in pubblici elenchi), l’autorizzazione al trattamento è necessaria.

I condòmini hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia del registro di anagrafe condominiale e l’amministratore è tenuto ad agevolare l’esercizio di tale diritto indicando – all’atto della nomina e di ogni suo rinnovo – giorni ed ore nei quali è possibile accedere alla consultazione di tali registri ed estrarne copia a proprie spese (art. 1129 c.c.).fonte lavori in casa.it

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